Art. 36
                       Nullita' di protezione

  1.  Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e
34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
  2.  Sono  nulle  le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
    a)  escludere o limitare la responsabilita' del professionista in
caso  di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
    b)  escludere  o limitare le azioni del consumatore nei confronti
del  professionista  o  di  un'altra  parte  in caso di inadempimento
totale   o   parziale   o   di  adempimento  inesatto  da  parte  del
professionista;
    c)  prevedere  l'adesione  del consumatore come estesa a clausole
che  non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto.
  3.  La  nullita'  opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  4.  Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore
per  i  danni  che  ha  subito  in  conseguenza della declaratoria di
nullita' delle clausole dichiarate abusive.
  5.   E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,  prevedendo
l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese
extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della
protezione   assicurata  dal  presente  capo,  laddove  il  contratto
presenti  un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.