Art. 37
                          Azione inibitoria

  1.   Le   associazioni  rappresentative  dei  consumatori,  di  cui
all'articolo  137, le associazioni rappresentative dei professionisti
e  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura,
possono  convenire  in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti  che  utilizzano,  o  che  raccomandano  l'utilizzo di
condizioni  generali  di contratto e richiedere al giudice competente
che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita'
ai sensi del presente capo.
  2.  L'inibitoria  puo'  essere  concessa,  quando  ricorrono giusti
motivi  di  urgenza,  ai  sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
  3.  Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in
uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
  4.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente articolo, alle azioni
inibitorie  esercitate  dalle  associazioni dei consumatori di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.
 
          Note all'art. 37:
              -  L'art.  669-bis del codice di procedura civile e' il
          seguente;
              "Art.  669-bis  (Forma  della domanda). - La domanda si
          propone   con  ricorso  depositato  nella  cancelleria  del
          giudice competente".