Art. 37. 
 
                   Riserve tecniche dei rami danni 
 
  1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di  costituire,
per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che  siano
sempre  sufficienti  a  far  fronte,   per   quanto   ragionevolmente
prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti  di  assicurazione.
Le  riserve   sono   costituite,   al   lordo   delle   cessioni   in
riassicurazione, nel rispetto delle  disposizioni  e  dei  metodi  di
valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento. 
  2. Nei confronti dell'impresa che  esercita  l'attivita'  nei  rami
relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile
dei veicoli e dei natanti  la  valutazione  sulla  sufficienza  delle
riserve tecniche spetta  all'attuario  incaricato,  che  esercita  la
funzione di controllo in via permanente, per  consentire  all'impresa
di effettuare, con tempestivita', gli interventi  necessari.  A  tale
fine l'attuario incaricato  ha  l'obbligo  di  informare  prontamente
l'organo con  funzioni  di  amministrazione  e  l'organo  che  svolge
funzioni di controllo  dell'impresa  qualora  rilevi  l'esistenza  di
possibili condizioni  che  gli  impedirebbero,  a  quel  momento,  di
formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche  in
base  ai  principi  da  rispettare  per  la  redazione  dell'apposita
relazione tecnica. L'impresa, se non e'  in  grado  di  rimuovere  le
cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta
comunicazione all'ISVAP. 
  3. L'impresa che esercita i rami danni  costituisce  alla  fine  di
ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva  per
sinistri  avvenuti   ma   non   ancora   denunciati   alla   chiusura
dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di  senescenza
e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni. 
  4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di  premi
sia la riserva  per  rischi  in  corso.  L'impresa  che  esercita  le
assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre  calamita'
naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia  nucleare  integra
per tali assicurazioni, in  relazione  alla  natura  particolare  dei
rischi, la riserva per frazioni di premi. 
  5. La riserva  sinistri  comprende  l'ammontare  complessivo  delle
somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi
obiettivi, risultino necessarie  per  far  fronte  al  pagamento  dei
sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non
ancora pagati,  nonche'  alle  relative  spese  di  liquidazione.  La
riserva sinistri e' valutata in misura  pari  al  costo  ultimo,  per
tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base  di  dati
storici e prospettici affidabili  e  comunque  delle  caratteristiche
specifiche dell'impresa. 
  6. La riserva per i sinistri avvenuti,  ma  non  ancora  denunciati
alla data di chiusura dell'esercizio, e' valutata tenendo conto della
natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi  metodi  di
valutazione. 
  7.  Le  riserve  di  perequazione  comprendono   tutte   le   somme
accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo  di
perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri  o
di coprire rischi particolari. L'impresa  autorizzata  ad  esercitare
l'attivita' assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva  di
perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico  negativo
conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa
autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni,
salvo che nel ramo credito e cauzioni,  costituisce  una  riserva  di
perequazione per rischi di calamita' naturali, diretta  a  compensare
nel  tempo  l'andamento  della  sinistralita'.  Le  condizioni  e  le
modalita' per la  costituzione  della  riserva  di  perequazione  per
rischi di calamita' naturale e per  i  danni  derivanti  dall'energia
nucleare sono  fissate  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito l'ISVAP. 
  8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie,  che  hanno
durata  poliennale  o  che,  pur  avendo  durata  annuale,  prevedono
l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva
di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio  dovuto
al  crescere  dell'eta'  degli  assicurati,  qualora  i  premi  siano
determinati, per l'intera  durata  della  garanzia,  con  riferimento
all'eta'  degli  assicurati  al  momento   della   stipulazione   del
contratto. Per tali contratti l'impresa puo' esercitare il diritto di
recesso, a seguito di sinistro, solo entro i  primi  due  anni  dalla
stipulazione del contratto. Per i contratti di  assicurazione  contro
il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una  apposita
riserva secondo appropriati  criteri  attuariali  che  tengono  conto
dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia. 
  9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende
gli importi da  attribuire  agli  assicurati  o  ai  beneficiari  dei
contratti  a  titolo  di  partecipazione  agli  utili  tecnici  e  ai
ristorni, purche'  tali  importi  non  siano  stati  attribuiti  agli
assicurati. 
  10. L'impresa autorizzata all'esercizio  congiunto  dell'attivita',
nei rami vita e nei rami  infortuni  e  malattia,  si  conforma  alle
specifiche disposizioni applicabili. 
  11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli  importi
di loro competenza e  sono  determinate  conformemente  agli  accordi
contrattuali di riassicurazione, in base  agli  importi  lordi  delle
riserve  tecniche.  La  riserva  premi  relativa  agli   importi   di
riassicurazione e' calcolata in base ai metodi di  cui  al  comma  4,
coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il  calcolo  della
riserva premi lorda.