Art. 41. (Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca) 1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' soppressa. 2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: ", col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,".
Note all'art. 41. - Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico del suddetto regio decreto, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 47. (Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24). - Il Banco di Napoli presenta ogni anno al Ministro del tesoro una relazione sull'andamento del servizio di cui negli articoli 45 e 46. La relazione e' presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro.».