Art. 41.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza
sull'istituto di emissione e sulla   circolazione  dei  biglietti  di
                               banca)
   1.  La  Commissione  permanente  per la vigilanza sull'istituto di
emissione  e  sulla  circolazione  dei  biglietti  di  banca,  di cui
all'articolo  110  del  testo unico di cui al regio decreto 28 aprile
1910, n. 204, e' soppressa.
   2.  Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al
regio  decreto  28  aprile  1910, n. 204, e successive modificazioni.
All'articolo  47,  secondo  periodo,  del  medesimo testo unico, sono
soppresse  le  parole:  ", col parere della Commissione permanente di
vigilanza sugli istituti di emissione,".
 
          Note all'art. 41.
              -  Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico del
          suddetto   regio   decreto,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art. 47. (Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24). - Il
          Banco  di  Napoli presenta ogni anno al Ministro del tesoro
          una  relazione  sull'andamento  del  servizio  di cui negli
          articoli 45  e 46. La relazione e' presentata al Parlamento
          dal Ministro del tesoro.».