Art. 42 
     (Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge) 

 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le societa' iscritte nel registro delle imprese alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge  provvedono  ad  uniformare
l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  alle  disposizioni   da   questa
introdotte. 
  2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori  finanziari
ai  sensi  dell'articolo  31  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dall'articolo
14,  comma  1,  lettera  b),  della  presente  legge,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni in materia di  albo  unico  nazionale  dei
promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel  testo  vigente  prima
della data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter,  165-quater  e
165-quinquies del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, introdotti  dall'articolo  6,  comma  1,  della
presente legge, si applicano alle societa' che vi  sono  soggette,  a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  4. La disposizione di cui all'articolo  161,  comma  4,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  come
modificato dall'articolo 18, comma  1,  lettera  d),  della  presente
legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente  legge.
Fino a tale  data,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del
medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. Gli incarichi in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e che ricadono in una delle situazioni  specifiche  di
incompatibilita' previste dalle disposizioni contenute  nell'articolo
18 per le societa'  di  revisione  e  le  entita'  appartenenti  alla
medesima rete, i loro soci, gli amministratori,  i  componenti  degli
organi di controllo, i dipendenti della societa' di revisione  stessa
e delle societa' da essa controllate, ad  essa  collegate  o  che  la
controllano o sono sottoposte  a  comune  controllo,  possono  essere
portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali,  senza
possibilita' di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale  da
parte della societa', o dei soggetti appartenenti alla medesima rete,
dall'incarico revisionale  o  da  contratti  per  lo  svolgimento  di
servizi, giustificato dalla necessita'  di  rimuovere  una  causa  di
incompatibilita', non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o
l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche  se  previste  in
norme di legge o in clausole contrattuali. 
 
          Note all'art. 42.
              Con  riguardo ai testi degli articoli 31, 161, 165-ter,
          165-quater   e   165-quinquies   del   decreto  legislativo
          24 febbraio   1998,  n.  58,  recante  "testo  unico  delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52",   si   rimanda  alle  note  ai  riferimenti  normativi
          contenute negli articoli 6, 14 e 18 della presente legge.