Art. 43.
                         (Delega al Governo
                  per il coordinamento legislativo)
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  e  successive modificazioni, e del testo unico delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al
decreto   legislativo   24   febbraio   1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni,  nonche' delle altre leggi speciali, alle disposizioni
della  presente  legge,  apportando  le  modifiche  necessarie per il
coordinamento delle disposizioni stesse.
 
          Note all'art. 43.
              - Per  il  decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le
          note all'art. 19.
              - Per  il  decreto  legislativo n. 58/1998 si vedano le
          note all'art. 2.