Art. 44.
                     (Procedura per l'esercizio
                     delle deleghe legislative)

  1.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  previsti dalla presente
legge,  ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica
sugli  effetti  finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi  alle  Camere  ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per le
conseguenze  di  carattere  finanziario.  Le  competenti  Commissioni
parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente,  i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Qualora  il  termine  previsto  per  l'espressione  del  parere delle
Commissioni  parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la
scadenza  del termine per l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
    La  presente  legge,  munita del sigillo di Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 28 dicembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli