ART. 53
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui  alla presente sezione sono volte ad
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il
risanamento  idrogeologico  del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni  di  dissesto,  la  messa  in  sicurezza  delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione.
   2.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui al comma 1, la
pubblica  amministrazione  svolge  ogni opportuna azione di carattere
conoscitivo,  di  programmazione  e  pianificazione degli interventi,
nonche'   preordinata  alla  loro  esecuzione,  in  conformita'  alle
disposizioni che seguono.
   3.   Alla  realizzazione  delle  attivita'  previste  al  comma  1
concorrono,  secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a
statuto  speciale  ed  ordinario, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane e i consorzi di
bonifica e di irrigazione.