Art. 53. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950 euro annui a decorrere dall'anno 2006, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 25 luglio 2005, n.150.
Note all'art. 53: - Il testo del comma 35 e del comma 42 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente: "35. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista e' determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonche' lettera m), numeri 9) e 10), e' autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.". "42. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.".