Art. 53.
                        Copertura finanziaria
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3,
14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950
euro   annui  a  decorrere  dall'anno  2006,  e  a  quelli  derivanti
dall'attuazione  dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899
euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2006, si provvede a valere delle
risorse  previste  dall'articolo  2,  comma 35, della legge 25 luglio
2005, n. 150.
  2.  Si  applica  la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2,
comma 42, della legge 25 luglio 2005, n.150.
 
          Note all'art. 53:
              - Il  testo  del  comma 35  e  del comma 42 dell'art. 2
          della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente:
              "35.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, lettera q),
          numeri  2)  e  3), la spesa prevista e' determinata in euro
          1.231.449  per  l'anno  2005  ed euro 2.462.899 a decorrere
          dall'anno  2006; per l'istituzione e il funzionamento delle
          commissioni  di  concorso  di  cui  al comma 1, lettera l),
          numeri  5),  6),  8) e 10), nonche' lettera m), numeri 9) e
          10),  e'  autorizzata  la spesa massima di euro 323.475 per
          l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.".
              "42. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
          al  monitoraggio  dell'attuazione  dei  commi 1,  2, 3 e 5,
          anche  ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni,   e  trasmette  alle  Camere,  corredati  da
          apposite  relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
          dell'art.  7,  secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del
          1978.".