Art. 54.
                             Abrogazioni
  1.  Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione
della  delega  di  cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio
2005,  n.  150,  sono  abrogati,  dalla data di acquisto di efficacia
delle disposizioni contenute nel presente decreto:
    a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter,
125-quater,  125-quinques,  126,  126-bis,  126-ter,  127, 128, commi
secondo  e  terzo,  129-ter,  131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
primo  comma,  147,  primo  comma,  149, 150,151, 152, commi secondo,
terzo  e  quarto,  153,  154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163,  164,  165,  166,  167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190,
191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
270,  271,  272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
    b) la legge 25 luglio 1966, n. 570;
    c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.
 
          Note all'art. 54:
              - Per  il  testo  del  comma 3 dell'art. 1 della citata
          legge  25 luglio  2005,  n.  150,  si  vedano  le note alle
          premesse.
              - Gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis,
          125-ter,  125-quater, 125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter,
          127,  128, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
          147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
          160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
          172, 173, 174, 190, 191, 197, 198, 200, 225, 258, 259, 260,
          262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274 e 275
          del  citato  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogati
          dal presente decreto, recavano:
              «Art.   8. Requisiti   per   l'ammissione   a  funzioni
          giudiziarie.
              Art. 121. Ammissione a funzioni giudiziarie.
              Art. 123. Concorso per uditore giudiziario.
              Art. 123-ter. Prove concorsuali.
              Art. 124. Requisiti per l'ammissione al concorso.
              Art.  125. Indizione  del  concorso e svolgimento della
          prova scritta.
              Art. 125-bis. Presentazione della domanda.
              Art. 125-ter. Commissione esaminatrice.
              Art. 125-quater. Lavori della commissione.
              Art. 125-quinquies. Correttori esterni.
              Art.   126. Limiti   di   ammissibilita'  a  successivi
          concorsi in magistratura.
              Art. 126-bis. Esclusione dai concorsi.
              Art. 126-ter. Concorso per magistrato di tribunale.
              Art. 127. Nomina ad uditore giudiziario.
              Art.  128. Destinazione  degli  uditori - Assimilazione
          gerarchica - Trattamento economico.
              Art.      129-ter. Trattamento      previdenziale     e
          assistenziale.
              Art. 131. Promozioni nella magistratura.
              Art.  136. Dispensa  dal  servizio  degli  uditori  non
          idonei.
              Art.   140. Inquadramento   gerarchico   dei   giudici,
          sostituti procuratori della Repubblica e pretori.
              Art.  141. Passaggio di giudici e sostituti procuratori
          della Repubblica nel ruolo dei pretori.
              Art.   142. Passaggio   di   pretori  nel  ruolo  della
          magistratura collegiale.
              Art.  143. Concorso  del passaggio di pretori nel ruolo
          della magistratura collegiale.
              Art.  144. Graduatoria  ed  inquadramento dei vincitori
          del concorso per il ruolo della magistratura collegiale.
              Art. 145. Sistema delle promozioni.
              Art. 147. Attribuzione dei posti in eccedenza.
              Art. 149. Concorso per esami e per titoli.
              Art. 150. Modalita' del concorso.
              Art. 151. Composizione della commissione giudicatrice.
              Art.    152. Concorso   per   titoli:   requisiti   per
          l'ammissione.
              Art. 153. Criteri di valutazione per l'ammissione.
              Art.   154. Gravame   avverso   la   deliberazione   di
          esclusione dal concorso per titoli.
              Art. 155. Motivi di esclusione dal concorso.
              Art.  156. Ammissioni  dei magistrati addetti ad uffici
          non giudiziari.
              Art.  157. Commissione  giudicatrice  del  concorso per
          titoli.
              Art. 158. Produzione dei titoli.
              Art. 159. Criteri di valutazione dei titoli.
              Art. 160. Classificazione dei concorrenti.
              Art. 161. Ordine delle promozioni per concorso.
              Art.   162. Promozioni   per   scrutinio   a  turno  di
          anzianita'.
              Art.  163. Richiesta  di  scrutinio - Presentazione dei
          lavori.
              Art. 164. Numero dei lavori.
              Art. 165. Svolgimento delle operazioni di scrutinio.
              Art.  166. Criteri  di  valutazione  dei  lavori  e dei
          titoli.
              Art.  167. Classificazione  dei  promovibili. Revisione
          dello scru-tinio.
              Art.   168. Elenchi   dei  promovibili  in  esito  alle
          classificazioni.
              Art.  169. Magistrati scrutinati dopo la chiusura della
          sessione.
              Art.   170. Efficacia  della  classifica.  Rinnovazione
          dello scrutini
              Art.  171. Rinnovazione  dello  scrutinio  in  caso  di
          dichiarazione di impromovibilita'.
              Art. 172. Ordine delle promozioni per scrutinio.
              Art. 173. Inversione del turno di promozione.
              Art. 174. Casi di ritardata promozione.
              Art.  190. Passaggio  dalle  funzioni  requirenti  alle
          giudicanti e viceversa.
              Art. 191. Anzianita' in caso di cambio di funzioni.
              Art.  197. Requisiti per la destinazione dei magistrati
          al Ministero.
              Art.  198. Ricollocamento  in  ruolo di magistrati gia'
          destinati al Ministero.
              Art.  200. Partecipazione  a  concorsi  e  scrutini  di
          magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
              Art. 255. Disposizioni speciali di inquadramento.
              Art.  258. Attuali  pretori  gia' vincitori di concorso
          per uditore di tribunale.
              Art.  259. Inquadramento  gerarchico  di magistrati del
          ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile.
              Art.    260. Pretori   provenienti   dall'unico   ruolo
          anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421.
              Art.  262. Disposizioni  particolari  per  gli  attuali
          uditori di tribunale.
              Art. 263. Promozioni da conferire entro l'anno 1941 per
          i  gradi di consigliere di Corte di appello e di cassazione
          ed equiparati.
              Art.  264. Promozioni  da  conferire entro l'anno 1942,
          per  i  gradi  di  consigliere  di  Corte  di cassazione ed
          equiparati.
              Art.  265. Promozioni  da  conferire entro l'anno 1942,
          per   i  gradi  di  consigliere  di  Corte  di  appello  ed
          equiparati.
              Art.   266. Concorso   speciale   per   titoli  per  la
          promozione al grado di primo pretore.
              Art. 267. Disposizioni particolari per le promozioni al
          grado di primo pretore.
              Art. 270. Applicazioni di pretori a tribunali e procure
          del Re Imperatore.
              Art. 271. Magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
              Art.   272. Formazione   degli  elenchi  di  magistrati
          promovibili per scrutinio in Corte di appello.
              Art.   273. Collocamento   a   riposo   degli   attuali
          consiglieri  di  Corte  di  appello  e  magistrati di grado
          equiparato.
              Art.  274. Ammissione di vice-pretori onorari all'esame
          pratico per aggiunto giudizio.
              Art. 275. Procedimenti disciplinari pendenti.».
              - La  legge  25  luglio  1966,  n.  570,  abrogata  dal
          presente  decreto,  recava:  «Disposizioni  sulla  nomina a
          magistrato di Corte di appello.».
              -  La  legge  20  dicembre  1973,  n. 831, abrogata dal
          presente   decreto,   recava:  «Modifiche  dell'ordinamento
          giudiziario  per la nomina a magistrato di Cassazione e per
          il conferimento degli uffici direttivi superiori.».