Art. 55.
                      Disposizione transitoria
  1.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1 dell'articolo 19, i
magistrati  che,  alla  data  di  acquisto di efficacia del primo dei
decreti  legislativi  emanati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 1,
lettera  a),  della  legge  25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre
dieci  anni  il  medesimo  incarico nell'ambito dello stesso ufficio,
possono  ulteriormente  permanervi  per  un biennio, decorrente dalla
suddetta   data.  Ottenuto  il  passaggio  ad  altro  incarico  o  il
tramutamento  ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di
cui  al  presente  articolo  si  applica  quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 19.
 
          Nota all'art. 55:
              - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
          della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
          note alle premesse.