Art. 55. Disposizione transitoria 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell'ambito dello stesso ufficio, possono ulteriormente permanervi per un biennio, decorrente dalla suddetta data. Ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19.
Nota all'art. 55: - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.