Art. 100. 
                  Concorsi di progettazione esclusi 
      (art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17) 
 
  1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano: 
    a)  ai  concorsi  di  progettazione  indetti  nelle   circostanze
previste  dagli  articoli  17  (contratti  segretati  o  che  esigono
particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in  base  a
norme  internazionali),  22  (contratti  esclusi  nel  settore  delle
telecomunicazioni); 
    b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla
quale  l'applicabilita'  dell'articolo  219,  comma  1,   sia   stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia
considerato applicabile, conformemente  ai  commi  9  e  10  di  tale
articolo; 
    c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III,
capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o  piu'
delle attivita' di cui  agli  articoli  da  208  a  213  e  che  sono
destinati all'esercizio di tale attivita'.