Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi (art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17) 1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano: a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni); b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo; c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale attivita'.