Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione (art. 66, direttiva 2004/18) 1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata: a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.