Art. 102 Bandi e avvisi (art. 69, direttiva 2004/18) 1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. 2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformita' all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facolta' di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. In conformita' all'articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti possono pubblicare secondo le modalita' di cui ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.