Art. 102 
                           Bandi e avvisi 
                    (art. 69, direttiva 2004/18) 
 
  1. Le stazioni appaltanti  che  intendono  indire  un  concorso  di
progettazione rendono nota  tale  intenzione  mediante  un  bando  di
concorso. 
  2.  Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  indetto  un  concorso  di
progettazione inviano un avviso in merito ai risultati  del  concorso
in conformita' all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno  la  facolta'  di  non
procedere   alla   pubblicazione    delle    informazioni    relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la  cui  divulgazione
ostacoli l'applicazione  della  legge,  sia  contraria  all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi  commerciali  di  imprese
pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla  concorrenza
leale tra i prestatori di servizi. 
  3. In conformita' all'articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti
possono pubblicare secondo le modalita' di cui ai commi che precedono
avvisi o bandi concernenti concorsi  di  progettazione  non  soggetti
agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.