Art. 104. 
                       Mezzi di comunicazione 
                    (art. 71, direttiva 2004/18) 
 
  1. L'articolo 77,  commi  1,  2,  4,  5,  si  applica  a  tutte  le
comunicazioni relative ai concorsi di progettazione. 
  2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione  di  informazioni
sono realizzati in modo da  garantire  l'integrita'  dei  dati  e  la
riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti  al
concorso  e  da  non  consentire  alla  commissione  giudicatrice  di
prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti  prima  della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 
  3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti
si applicano le seguenti regole: 
    a) le informazioni  concernenti  le  specifiche  necessarie  alla
presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa
la cifratura, devono essere messe a disposizione  degli  interessati.
Inoltre, i dispositivi di  ricezione  elettronica  dei  piani  e  dei
progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato  XII,  nel
rispetto, altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  per
le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza; 
    b) per la prestazione dei servizi di certificazione in  relazione
ai dispositivi elettronici della lettera a), si  applicano  le  norme
sui  certificatori  qualificati  e  sul  sistema  di   accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
          Nota art. 104: 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  si
          veda nelle note all'art. 3.