Art. 105. 
                      Selezione dei concorrenti 
                    (art. 72, direttiva 2004/18) 
 
  1. Nell'espletamento dei  concorsi  di  progettazione  le  stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte
II del presente codice. 
  2. Nel caso in cui ai concorsi  di  progettazione  sia  ammessa  la
partecipazione di un numero limitato  di  partecipanti,  le  stazioni
appaltanti  stabiliscono  criteri   di   selezione   chiari   e   non
discriminatori.  Al  fine  di  garantire  di  garantire  un'effettiva
concorrenza il numero di candidati invitati a  partecipare  non  puo'
essere inferiore a dieci.