Art. 107. 
              Decisioni della commissione giudicatrice 
                    (art. 74, direttiva 2004/18) 
 
  1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di  giudizio  ed
esamina i piani e  i  progetti  presentati  dai  candidati  in  forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando  di
concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei
lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3. 
  2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti  i  suoi
componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate  in  ordine
ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e  tutti  i
chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali. 
  3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere
a quesiti che la commissione giudicatrice ha  indicato  nel  processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.  E'
redatto  un  verbale  completo  del  dialogo  tra  i   membri   della
commissione giudicatrice e i candidati.