Art. 108. 
                          Concorso di idee 
   (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 
 
  1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti
della  compatibilita',  anche  ai  concorsi   di   idee   finalizzati
all'acquisizione di  una  proposta  ideativa  da  remunerare  con  il
riconoscimento di un congruo premio. 
  2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i  soggetti  ammessi
ai  concorsi  di  progettazione,  anche  i   lavoratori   subordinati
abilitati all'esercizio della  professione  e  iscritti  al  relativo
ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il  rapporto  di  impiego,  con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che  bandisce  il
concorso. 
  3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma  piu'
idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i  lavori,  nel  bando
non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore  a
quelli  richiesti  per  il  progetto  preliminare.  Il   termine   di
presentazione della  proposta  deve  essere  stabilito  in  relazione
all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore  a
sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. 
  4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che
hanno elaborato le idee ritenute migliori. 
  5. L'idea o le idee premiate sono  acquisite  in  proprieta'  dalla
stazione appaltante e, previa  eventuale  definizione  degli  assetti
tecnici, possono essere poste a base di un concorso di  progettazione
o di un appalto di servizi di progettazione. A detta  procedura  sono
ammessi a partecipare i premiati qualora  in  possesso  dei  relativi
requisiti soggettivi. 
  6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore  del  concorso
di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta'  sia
stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia  in  possesso  dei
requisiti di capacita' tecnico professionale  ed  economica  previsti
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.