Art. 109. 
                        Concorsi in due gradi 
(art. 59, commi 6 e 7, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
                              554/1999) 
 
  1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' la
stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso  di
progettazione articolato in due gradi. La  seconda  fase,  avente  ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si  svolge  tra  i
soggetti individuati attraverso la valutazione di  proposte  di  idee
presentate  nella  prima  fase  e  selezionate  senza  formazione  di
graduatorie di merito e  assegnazione  di  premi.  Al  vincitore  del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva  a  condizione
che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando. 
  2. Le stazioni appaltanti,  previa  adeguata  motivazione,  possono
procedere all'esperimento di un  concorso  in  due  gradi,  il  primo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto  preliminare  e  il
secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto  dell'incarico
relativo  alla  progettazione  definitiva  al  soggetto   che   abbia
presentato il migliore progetto preliminare.