Art. 108.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque immette in
commercio   medicinali  veterinari  senza  l'autorizzazione  prevista
dall'articolo  5,  comma  1, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chiunque, violando la
disposizione  dell'articolo  9,  comma  1,  somministra  agli animali
medicinali  veterinari  non  autorizzati e' soggetto alla sanzione di
cui  al  comma 1. E' soggetto al pagamento della medesima sanzione il
titolare   di   un'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  di
medicinali  veterinari  che  viola  le disposizioni dell'articolo 31,
commi 1 e 4.
  3.   Salvo   che   il   fatto  costituisca  reato,  il  richiedente
un'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   di   medicinali
veterinari che viola le disposizioni dell'articolo 35, commi 1 e 2 e'
soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.
  4.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fabbrica
medicinali  veterinari  senza l'autorizzazione prevista dall'articolo
46,  commi  1  e 2, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al
comma  1.  E' soggetto al pagamento della medesima sanzione chiunque,
non rispettando le condizioni previste dall'articolo 69, commi 1, 2 e
4, somministra agli animali o detiene, cede o commercializza sostanze
farmacologicamente attive.
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chiunque distribuisce
all'ingrosso   medicinali   veterinari   o   detiene  o  distribuisce
all'ingrosso   materie   prime  farmacologicamente  attive  senza  le
autorizzazioni previste dagli articoli 66, comma 1, e 69, comma 2, e'
soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  vende  al
dettaglio   medicinali   veterinari  non  rispettando  le  condizioni
previste  dall'articolo  70,  commi  1  e 2, e' soggetto al pagamento
della sanzione prevista al comma 1.
  7.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto
di  distribuzione  di medicinali nei casi previsti dall'articolo 104,
comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.
  8.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, chiunque non osserva i
provvedimenti    di    modifica,   di   sospensione   e   di   revoca
dell'autorizzazione  all'immissione in commercio adottati a norma del
presento   decreto   e'   soggetto   al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.493,00 a euro 92.962,00.
  9.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le
prescrizioni  imposte  con  le  autorizzazioni rilasciate a norma del
presente   decreto   e'   soggetto   al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.
  10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il fabbricante o il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che viola il
divieto   di   pubblicita'   dei   medicinali   veterinari   indicati
all'articolo  107, comma 1, lettere a) e b), e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9.
  11.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, il veterinario che non
osserva  le  disposizioni  degli  articoli  10  e  11  e' soggetto al
pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00
a euro 9.296,00. E' soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce
medicinali  veterinari  senza  la prescrizione prevista dall'articolo
76, commi 1 e 2.
  12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante di
medicinali   veterinari   che   non   osserva  gli  obblighi  imposti
dall'articolo 52, comma 1, lettere a) e f), e dall'articolo 54, comma
1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da  euro  5.164,00  a  euro 30.987,00. E' soggetta al pagamento della
medesima  sanzione  la persona qualificata di cui all'articolo 54 che
non  rispetta  gli  obblighi  di  vigilanza  cui  e'  tenuto  a norma
dell'articolo 55, comma 1, lettere a) e b).
  13.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il veterinario o il
farmacista   o  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  o  la  persona di cui deve disporre il titolare medesimo o
chiunque  altro  vi  e'  tenuto  che  non  rispetta  gli  obblighi di
comunicazione  e  di segnalazione previsti dagli articoli 91 e 96, e'
soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.600,00 a euro 15.500,00.
  14.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare  di
un'autorizzazione  all'immissione in commercio che viola gli obblighi
di informazione e di comunicazione previsti dall'articolo 32, commi 1
e  2,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.164,00 a euro 30.987,00.
  15.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare  di
un'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  di  un  medicinale
veterinario  che  viola le prescrizioni imposte dalle disposizioni in
materia  di  etichettatura  e  foglietto illustrativo stabilite dagli
articoli  58,  59,  60  e 61 e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  2.582,00  a  euro 15.493,00. E'
soggetto  alla  medesima  sanzione  il  titolare di un'autorizzazione
all'immissione  in  commercio di un medicinale veterinario omeopatico
che non osserva le prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia
di  etichettatura  dei  medicinali omeopatici stabilite dall'articolo
64.
  16.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante di
medicinali  veterinari  che  non  osserva  le  disposizioni  previste
dall'articolo  52,  comma  1,  lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4), e'
soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro  2.065,00  a  euro  12.394,00.  E'  soggetta  al pagamento della
medesima  sanzione  la persona qualificata di cui all'articolo 54 che
non osserva l'obbligo imposto dall'articolo 55, comma 4.
  17.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
della  sanzione  di  cui al comma 13 il fabbricante o il distributore
autorizzato  che  non  osserva  l'obbligo  di  registrazione previsto
dall'articolo  69,  comma  5. E' soggetto al pagamento della medesima
sanzione il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta che non
osserva  le  prescrizioni imposte dall'articolo 71, il proprietario o
il  responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti che
non  osserva  le  disposizioni  dell'articolo  79,  il titolare degli
impianti di cui all'articolo 65 e il veterinario responsabile che non
osservano gli obblighi di tenuta del registro stabiliti dall'articolo
80 e dagli articoli 81 e 82.
  18.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chiunque violando il
divieto  stabilito  dall'articolo  116,  comma  1, destina al consumo
umano  prodotti  alimentari  provenienti  da  animali sottoposti alla
sperimentazione  di  medicinali senza la prescritta autorizzazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.