Art. 46-bis 
           (( (Certificazione della parita' di genere). )) 
 
  ((1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione
della parita' di genere al fine di attestare le politiche e le misure
concrete adottate dai datori di lavoro  per  ridurre  il  divario  di
genere in relazione alle opportunita' di crescita  in  azienda,  alla
parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche  di  gestione
delle differenze di genere e alla tutela della maternita'. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita',
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti: 
    a) i parametri minimi per il conseguimento  della  certificazione
della parita' di genere da parte delle aziende  di  cui  all'articolo
46, commi 1 e 1-bis, con particolare  riferimento  alla  retribuzione
corrisposta, alle opportunita' di progressione  in  carriera  e  alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche  con  riguardo  ai
lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza; 
    b) le modalita'  di  acquisizione  e  di  monitoraggio  dei  dati
trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    c) le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze  sindacali
aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area  vasta  di  cui  alla
legge 7 aprile 2014, n.  56,  nel  controllo  e  nella  verifica  del
rispetto dei parametri di cui alla lettera a); 
    d) le forme di pubblicita' della certificazione della parita'  di
genere. 
  3. E' istituito, presso il Dipartimento per  le  pari  opportunita'
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  un  Comitato  tecnico
permanente sulla certificazione di genere nelle  imprese,  costituito
da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunita',
del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero
dello sviluppo economico, delle  consigliere  e  dei  consiglieri  di
parita',  da  rappresentanti  sindacali  e  da  esperti,  individuati
secondo modalita' definite con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per  le  pari  opportunita',  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui
al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano  compensi,  gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque
denominati)).