Art. 45. 
          Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari 
  1. Fatto salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui  all'articolo  2,
comma 1, i  cui  titoli  di  formazione  di  veterinario  sono  stati
rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente  formazione  e'
iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto
il titolo di  medico  veterinario  se  corredato  di  un  certificato
rilasciato  dall'autorita'  competente  dell'Estonia  attestante  che
detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attivita'
professionale di medico veterinario in  tale  territorio  per  almeno
cinque anni consecutivi nei sette  anni  precedenti  il  rilascio  di
detto certificato.