Art. 61.
             Esercizio dei diritti della persona offesa

  1.  In  caso  di  esercizio  dell'azione  penale  per  i delitti di
omicidio  colposo  o  di  lesioni  personali  colpose, se il fatto e'
commesso   con  violazione  delle  norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni  sul  lavoro  o  relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato  una malattia professionale, il pubblico ministero ne da'
immediata   notizia   all'INAIL  ed  all'IPSEMA,  in  relazione  alle
rispettive  competenze,  ai fini dell'eventuale costituzione di parte
civile e dell'azione di regresso.
  2.  Le  organizzazioni  sindacali  e  le associazioni dei familiari
delle  vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i
diritti  e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e
92  del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi
con  violazione  delle  norme  per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.
 
          Note all'art. 61:
              - Il  testo  degli  articoli 91  e  92  del  codice  di
          procedura penale, e' il seguente:
              «Art.  91  (Diritti  e  facolta'  degli  enti  e  delle
          associazioni  rappresentativi di interessi lesi dal reato).
          -  1. Gli  enti  e  le associazioni senza scopo di lucro ai
          quali,  anteriormente alla commissione del fatto per cui si
          procede,  sono  state  riconosciute,  in  forza  di  legge,
          finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
          esercitare,  in  ogni  stato  e  grado  del procedimento, i
          diritti  e  le  facolta' attribuiti alla persona offesa dal
          reato.».
              «Art.   92   (Consenso   della   persona   offesa).   -
          1. L'esercizio  dei diritti e delle facolta' spettanti agli
          enti  e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi
          dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.
              2.  Il  consenso  deve  risultare da atto pubblico o da
          scrittura  privata autenticata e puo' essere prestato a non
          piu' di uno degli enti o delle associazioni. Einefficace il
          consenso prestato a piu' enti o associazioni.
              3.  Il  consenso  puo'  essere  revocato  in  qualsiasi
          momento con le forme previste dal comma 2.
              4.  La  persona  offesa che ha revocato il consenso non
          puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro
          ente o associazione.».