Art. 60
       Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

  1.   Per   il   triennio  2009-2011  le  dotazioni  finanziarie,  a
legislazione  vigente,  delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
sono  ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
  2.  Dalle  riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di
spesa  di  ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre  spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative  delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le
Regioni;  ai  trasferimenti  a  favore degli enti territoriali aventi
natura  obbligatoria,  del  fondo  ordinario delle universita'; delle
risorse   destinate   alla   ricerca;   delle  risorse  destinate  al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge
o derivanti da accordi internazionali.
  3.  Fermo  quanto  previsto  ai  sensi del comma 6, per il triennio
2009-2011,  in  sede  di  predisposizione  del  progetto  di bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato,  i Ministri competenti possono
rimodulare  le  riduzioni  delle missioni di spesa di cui al comma 1,
tra  i  relativi  programmi,  nel  rispetto delle finalita' stabilite
dalle  disposizioni  legislative relative ai medesimi programmi e dei
saldi  di  finanza pubblica. E' consentita la rimodulazione tra spese
di  funzionamento  e  spese  per  interventi previsti dalla legge nel
limite  massimo  del  10  per  cento  delle risorse stanziate per gli
interventi  stessi.  Resta  precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
  4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato,  i  Ministri  interessati,  entro la prima
decade  del  mese  di  settembre  2008, inviano, per il tramite degli
uffici  centrali  del  bilancio,  al  Ministero dell'economia e delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, le
proposte  di  rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i
quali   potranno   essere   effettuate   proposte  di  revisione,  in
considerazione  di  quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto
stabilito al comma 3.
  5.  In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa
sono  esposte  le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da
utilizzare per ciascun programma.
  6.  Fermo  restando quanto previsto in materia di flessibilita' con
la  legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni e
integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di
cui  all'articolo  17  della  citata  legge  n. 468 del 1978, ovvero,
quando  si  evidenzi  l'esigenza  di  interventi piu' tempestivi, con
decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro   competente,  da  inviare  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  nel  rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi
di  finanza  pubblica  e  nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al
consolidamento  dell'articolazione  per  missioni  e per programmi di
ciascun   stato  di  previsione,  possono  essere  rimodulate  tra  i
programmi  le  dotazioni  finanziarie  di ciascuna missione di spesa,
fatta  eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita'  e  a  pagamento  differito.  Le  variazioni  tra spese di
funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite
massimo  del  10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi
stessi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti di spesa in
conto  capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti
di   cui   al   primo   periodo  sono  trasmessi  al  Parlamento  per
l'espressione  del  parere delle Commissioni competenti per materia e
per  i  profili  di  carattere  finanziario.  I  pareri devono essere
espressi  entro  quindici  giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente  il  termine  senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri  di  rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di   decreto   corredati   dei   necessari  elementi  integrativi  di
informazione,  per  i  pareri definitivi delle commissioni competenti
per  i  profili  finanziari,  che  devono essere espressi entro dieci
giorni.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  2,  comma
4-quinquies,  della  citata  legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del
decreto   legislativo   7   agosto   1997,   n.   279,  e  successive
modificazioni,   nel   caso   si   tratti  di  dotazioni  finanziarie
direttamente  determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi
dalle  Commissioni  competenti per i profili di carattere finanziario
sono   vincolanti.   Ciascun  ministro  prospetta  le  ragioni  della
riconfigurazione  delle autorizzazioni di spesa di propria competenza
nonche'   i  criteri  per  il  miglioramento  della  economicita'  ed
efficienza  e  per  la  individuazione  di  indicatori  di  risultato
relativamente  alla  gestione di ciascun programma nelle relazioni al
Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007,  n.  244.  Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3
della  legge  n.  244  del  2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30
settembre 2008.
  7.  Ai  fini  di  assicurare  il  rispetto  effettivo dei parametri
imposti  in  sede internazionale e di patto di crescita e stabilita',
ogni  disposizione  normativa  che comporti nuove o maggiori spese e'
coperta  con  riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno
del  settore  statale e all'indebitamento netto del conto consolidato
delle pubbliche amministrazioni.
  8.  Il  fondo  di  cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27
maggio  2008,  n.  93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno
2009,  300  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da
utilizzare  a  reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa.
  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10.  Per  l'anno  2009  non  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e  la  quota  resa  indisponibile per detto anno, ai sensi del citato
comma  507,  e'  portata  in  riduzione  delle  relative dotazioni di
bilancio.
  11.  L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.
7  e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2009.
  12.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 896,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di
euro per l'anno 2009.
  13.  All'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo,  della  legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite
dalle seguenti: "ai singoli programmi".
  14.  Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa  pubblica,  la  mancata  segnalazione  da parte del funzionario
responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di  non  garantire  il  rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce   evento   valutabile   ai   fini  della  responsabilita'
disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario
responsabile  risponde  del  danno derivante dal mancato rispetto dei
limiti  della  spesa  originariamente  previsti,  anche a causa della
mancata  tempestiva  adozione  dei provvedimenti necessari ad evitare
efficacemente   tale  esito,  nonche'  dalle  misure  occorrenti  per
ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
  15.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli obiettivi di
finanza  pubblica,  a  decorrere  dall'esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni  dello  Stato,  escluso il comparto della sicurezza e
del  soccorso,  possono  assumere mensilmente impegni per importi non
superiori  ad  un  dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per stipendi,
retribuzioni,   pensioni   e   altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in  dodicesimi,  nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni  contabili,  accordi  internazionali,  obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
e  rate  di  ammortamento  mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.