Art. 61
             Potenziamento degli strumenti di controllo
          e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

  1.  Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui
all'articolo  7,  comma  7,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, di
concerto  con  il  Presidente  della  Corte,  anche a richiesta delle
competenti  commissioni  dei  Consigli  regionali, possono effettuare
controlli  su  gestioni  pubbliche  in corso di svolgimento presso le
amministrazioni regionali.
  2.  Ove  accerti  gravi  irregolarita'  o  deviazioni da obiettivi,
procedure  o  tempi  di  attuazione stabiliti da norme o da direttive
dell'organo  esecutivo  regionale, la sezione regionale di controllo,
con  decreto  motivato,  puo'  intimare  agli  organi  amministrativi
competenti  per  la  gestione controllata l'immediata sospensione sia
dell'impegno  di  somme  gia'  stanziate  sui  pertinenti capitoli di
spesa, sia del pagamento di somme impegnate.
  3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione
all'amministrazione,  anche  con  strumenti  telematici  idonei  allo
scopo,   ed   e'  contestualmente  trasmesso  in  copia  al  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  4.   Qualora  nel  corso  di  un  controllo  concomitante  emergano
rilevanti  ritardi  rispetto  a quanto previsto da norme, nazionali o
comunitarie,  o  da direttive degli organi esecutivi competenti nella
realizzazione  di  piani  o  programmi o nell'assunzione di impegni o
erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne
accerta,  in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine
finanziario,   procedurale   o   organizzativo   e  ne  da'  notifica
all'amministrazione  competente  ed al Ministro dell'economia e delle
finanze.
  6.   L'amministrazione   competente   ha   obbligo  di  conformarsi
all'accertamento  della  Corte,  adottando  i  provvedimenti idonei a
rimuovere gli impedimenti.