Art. 62
  Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

  1.  Ai  fini  della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel  rispetto  dei  principi  di coordinamento della finanza pubblica
previsti  agli  articoli  119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e agli enti locali e'
fatto  divieto  di  stipulare fino alla data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui  al  comma  2, contratti relativi agli strumenti
finanziari  derivati  previsti  all'articolo  1, comma 3, del decreto
legislativo   24   febbraio   1998,   n.  58,  nonche'  di  ricorrere
all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalita' di
rimborso  mediante  rate  di  ammortamento  comprensive di capitale e
interessi.  La  durata  dei  piani  di  ammortamento  non puo' essere
superiore   a   trent'anni,  ivi  comprese  eventuali  operazioni  di
rifinanziamento  o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per
il  periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale delle societa' e della borsa, con
regolamento  da  emanarsi  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti
finanziari  derivati  che  i  soggetti  di  cui  al  comma  1 possono
stipulare  e  stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione
delle relative operazioni.
  3.  Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle  regioni,  delle  province autonome di Trento e Bolzano e degli
enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del
presente articolo.