Art. 63
                        Esigenze prioritarie

  1.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1240,
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' incrementata di euro 90
milioni  per  l'anno  2008, per il finanziamento della partecipazione
italiana  alle  missioni  internazionali  di  pace.  A  tal  fine  e'
integrato  l'apposito  fondo  nell'ambito  dello  stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  La  disposizione  di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a),
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2008.
  3.   In   relazione   alle   necessita'   connesse  alle  spese  di
funzionamento   delle   istituzioni  scolastiche  il  "Fondo  per  il
funzionamento  delle  istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1,
comma  601,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007),  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
pubblica  istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni
per l'anno 2008.
  4.  Per  far  fronte  alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato
S.p.a.  e'  autorizzata  la  spesa  di 300 milioni di euro per l'anno
2008.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la destinazione del contributo.
  5.   Per   far   fronte  alle  obbligazioni  gia'  assunte  per  la
realizzazione  di  interventi  previsti  nel  contratto  di programma
2003-2005  e  in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli
anni  2002  e  precedenti,  la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad
utilizzare,  in  via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul
conto  di  tesoreria  n.  20060, con obbligo di reintegro entro il 31
dicembre   2008,   previa   presentazione  di  apposita  ricognizione
riguardante  il  fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi
per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
  6.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   19  luglio  1993,  n.  236,  relativa  al  Fondo  per
l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge  8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le
politiche  sociali,  come  determinata dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno
2009.
  8.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e' costituito un apposito fondo, con
una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per
il  finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure
di  proroga  di  agevolazioni  fiscali  riconosciute  a  legislazione
vigente.
  9.  All'articolo  1,  comma  282,  secondo  periodo, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  le  parole  "quadriennio  2005-2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011".
  10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico
del  bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli
adeguamenti  retributivi  del personale delle amministrazioni statali
nonche'  per  l'attuazione  delle  misure  di cui all'articolo 78, il
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di
2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
  11.  All'articolo  2,  comma  488, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del
limite  del  7  per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale
per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL) e'
autorizzato  a  procedere,  in  forma  diretta, alla realizzazione di
investimenti  per infrastrutture di interesse regionale nel limite di
75 milioni di euro per l'anno 2008.".
  12.  Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali   e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero   delle   infrastrutture  e  trasporti,  il  Fondo  per  la
promozione  e  il  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto pubblico
locale,  con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di
130  milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2010  e  2011.  Per  gli  anni  successivi, al
finanziamento  del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di
cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26
febbraio  1992,  n.  211, con le procedure e le modalita' previste da
tali  disposizioni.  Gli  interventi  finanziati,  ai  sensi e con le
modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui
al  presente  comma,  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  trasporti,  sono  destinati al completamento delle
opere  in  corso  di  realizzazione in misura non superiore al 20 per
cento.   Il   finanziamento   di   nuovi  interventi  e'  subordinato
all'esistenza   di   parcheggi  di  interscambio,  ovvero  alla  loro
realizzazione,  che  puo'  essere finanziata con le risorse di cui al
presente comma.
  13.  La  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma 12 tra le
finalita'  ivi  previste  e'  definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano.  In  fase  di  prima  applicazione,  per  il triennio
2008-2010,  le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita'
previste.  A  decorrere  dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse
tra  le  finalita'  di  cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo
decreto,  tenendo  conto  di  principi di premialita' che incentivino
l'efficienza,  l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi,
la  mobilita'  pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma
1032,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  la  lettera d) e'
abrogata.