Art. 54.

Modifiche  all'articolo  40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi
da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente  pertinenti  al  rapporto  di lavoro, nonche' le materie
relative  alle  relazioni  sindacali.  Sono,  in particolare, escluse
dalla     contrattazione     collettiva    le    materie    attinenti
all'organizzazione  degli  uffici,  quelle  oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali  ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'
quelle  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre   1992,   n.   421.  Nelle  materie  relative  alle  sanzioni
disciplinari,  alla  valutazione  delle  prestazioni  ai  fini  della
corresponsione  del  trattamento  accessorio, della mobilita' e delle
progressioni  economiche,  la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
  2.   Tramite  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le  Confederazioni
rappresentative,  secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma
5,  e  47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono
definiti  fino  a  un  massimo  di quattro comparti di contrattazione
collettiva  nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree  per  la  dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un'area
dirigenziale  riguarda  la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio
sanitario  nazionale,  per  gli  effetti  di  cui all'articolo 15 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni.  Nell'ambito  dei  comparti  di contrattazione possono
essere   costituite  apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
professionalita'.
  3.  La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in coerenza con il
settore  privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.
La  durata  viene  stabilita  in  modo  che vi sia coincidenza fra la
vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
  3-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione  collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7,
comma  5,  e  dei  vincoli  di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione  annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione  collettiva  integrativa  assicura adeguati livelli di
efficienza   e   produttivita'  dei  servizi  pubblici,  incentivando
l'impegno  e la qualita' della performance ai sensi dell'articolo 45,
comma  3.  A  tale  fine  destina al trattamento economico accessorio
collegato  alla  performance  individuale  una  quota  prevalente del
trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge
sulle  materie,  con  i  vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito  territoriale e
riguardare  piu'  amministrazioni.  I  contratti collettivi nazionali
definiscono  il  termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.
Alla   scadenza   del  termine  le  parti  riassumono  le  rispettive
prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
  3-ter.   Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il  migliore
svolgimento   della  funzione  pubblica,  qualora  non  si  raggiunga
l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l'amministrazione  interessata  puo'  provvedere, in via provvisoria,
sulle  materie  oggetto  del  mancato  accordo,  fino alla successiva
sottoscrizione.  Agli  atti  adottati unilateralmente si applicano le
procedure   di   controllo  di  compatibilita'  economico-finanziaria
previste dall'articolo 40-bis.
  3-quater.  La  Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e di
efficienza  e  trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce,
entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  all'ARAN  una  graduatoria di
performance  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti pubblici
nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori,  su  almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati
di  performance  ottenuti.  La  contrattazione nazionale definisce le
modalita'   di  ripartizione  delle  risorse  per  la  contrattazione
decentrata  tra  i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza
complessiva   dei   relativi   oneri  nel  comparto  o  nell'area  di
contrattazione.
  3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni  di  cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di
utilizzo   delle  risorse  indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,
individuando  i  criteri  e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere  la  contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per  quanto
concerne  le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti  locali possono
destinare  risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa nei
limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e nei limiti dei
parametri  di  virtuosita'  fissati  per  la spesa di personale dalle
vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel  rispetto  dei vincoli di
bilancio  e  del  patto  di  stabilita'  e  di analoghi strumenti del
contenimento  della  spesa.  Lo stanziamento delle risorse aggiuntive
per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto
dei  principi  in  materia  di misurazione, valutazione e trasparenza
della  performance  e  in  materia di merito e premi applicabili alle
regioni  e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e  31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.  15,  in  materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico    e   di   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni.  Le  pubbliche  amministrazioni  non possono in ogni
caso   sottoscrivere   in   sede   decentrata   contratti  collettivi
integrativi  in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti   collettivi  nazionali  o  che  disciplinano  materie  non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano
oneri  non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale  di  ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli  e  dei  limiti  di  competenza  imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere  applicate  e  sono  sostituite ai sensi degli articoli 1339 e
1419,  secondo  comma,  del  codice  civile.  In  caso  di  accertato
superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo  della  Corte  dei  conti,  del Dipartimento della funzione
pubblica  o  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' fatto
altresi'  obbligo  di  recupero  nell'ambito della sessione negoziale
successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere  dai  contratti  sottoscritti  successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo  2009,  n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del  lavoro  pubblico  e  di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
  3-sexies.  A  corredo  di  ogni  contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni,  redigono  una  relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione   illustrativa,   utilizzando   gli   schemi  appositamente
predisposti   e   resi   disponibili   tramite   i   rispettivi  siti
istituzionalidal  Ministero  dell'economia  e delle finanze di intesa
con  il  Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate  dagli  organi  di  controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1.».
 
          Nota all'art. 54:
             - Per il riferimento all'art. 40 del gia' citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  cosi' come modificato dal
          presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 13.