Art. 55.

Modifica  all'articolo  40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
                               n. 165


  1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.    40-bis (Controlli    in    materia    di    contrattazione
integrativa). -  1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione  collettiva  integrativa  con  i vincoli di bilancio e
quelli   derivanti   dall'applicazione  delle  norme  di  legge,  con
particolare  riferimento  alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla  misura  e  sulla  corresponsione  dei trattamenti accessori e'
effettuato   dal  collegio  dei  revisori  dei  conti,  dal  collegio
sindacale,  dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti   dai   rispettivi   ordinamenti.   Qualora   dai  contratti
integrativi  derivino  costi non compatibili con i rispettivi vincoli
di  bilancio  delle  amministrazioni, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
  2.  Per  le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonche'  per  gli  enti  pubblici  non  economici e per gli enti e le
istituzioni  di  ricerca  con organico superiore a duecento unita', i
contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una  apposita
relazione   tecnico-finanziaria   ed   una   relazione   illustrativa
certificate  dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1,
sono   trasmessi   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
che,  entro  trenta  giorni  dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del
presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine,  che  puo'  essere  sospeso in caso di richiesta di elementi
istruttori,  la  delegazione  di  parte  pubblica puo' procedere alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative.
  3.  Le  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2,
inviano  entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui
costi  della  contrattazione integrativa, certificate dagli organi di
controllo  interno,  al  Ministero dell'economia e delle finanze, che
predispone,   allo  scopo,  uno  specifico  modello  di  rilevazione,
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica. Tali informazioni
sono  volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in
ordine  sia  alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la
contrattazione  integrativa  sia all'evoluzione della consistenza dei
fondi  e  della  spesa derivante dai contratti integrativi applicati,
anche  la  concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno  e  della  qualita'  della  performanceindividuale,  con
riguardo   ai   diversi   istituti  finanziati  dalla  contrattazione
integrativa,  nonche'  a  parametri  di selettivita', con particolare
riferimento   alle  progressioni  economiche.  Le  informazioni  sono
trasmesse  alla  Corte  dei  conti  che, ferme restando le ipotesi di
responsabilita'  eventualmente  ravvisabili le utilizza, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul
costo del lavoro.
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in
modo  permanente  sul  proprio  sito istituzionale, con modalita' che
garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle informazioni
ai  cittadini,  i  contratti  integrativi  stipulati con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
controllo  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le informazioni trasmesse
annualmente  ai  sensi  del  comma  3. La relazione illustrativa, fra
l'altro,  evidenzia  gli  effetti attesi in esito alla sottoscrizione
del  contratto  integrativo in materia di produttivita' ed efficienza
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Il  Dipartimento  per la funzione pubblica di intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  in  sede di Conferenza unificata
predispone  un  modello  per  la  valutazione,  da parte dell'utenza,
dell'impatto  della  contrattazione integrativa sul funzionamento dei
servizi  pubblici,  evidenziando  le  richieste  e  le  previsioni di
interesse  per  la  collettivita'.  Tale  modello  e  gli esiti della
valutazione   vengono   pubblicati   sul   sito  istituzionale  delle
amministrazioni    pubbliche    interessate    dalla   contrattazione
integrativa.
  5.  Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni
sono  tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque
giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo contrattuale con l'allegata
relazione  tecnico-finanziaria  ed  illustrativa  e con l'indicazione
delle  modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti  annuali  e  pluriennali  di  bilancio.  I  predetti  testi
contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL.
  6.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello Stato presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  la  Corte  dei  conti  possono  avvalersi ai sensi
dell'articolo  17,  comma  14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale  in  posizione  di fuori ruolo o di comando per l'esercizio
delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
  7.  In  caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo,  oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e'
fatto   divieto   alle   amministrazioni  di  procedere  a  qualsiasi
adeguamento  delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Gli  organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta
applicazione delle disposizioni del presente articolo.».