Art. 56.

Modifica  all'articolo  41  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  41 (Poteri  di  indirizzo  nei confronti dell'ARAN). - 1. Il
potere  di  indirizzo  nei  confronti dell'ARAN e le altre competenze
relative  alle  procedure di contrattazione collettiva nazionale sono
esercitati  dalle  pubbliche  amministrazioni  attraverso  le proprie
istanze   associative   o  rappresentative,  le  quali  costituiscono
comitati  di  settore che regolano autonomamente le proprie modalita'
di  funzionamento  e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte  in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di
accordo  nell'ambito  della procedura di contrattazione collettiva di
cui  all'articolo  47,  si  considerano  definitive  e non richiedono
ratifica  da  parte delle istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto.
  2. E'   costituito   un   comitato  di  settore  nell'ambito  della
Conferenza  delle  Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui
all'articolo  40,  comma  2,  le competenze di cui al comma 1, per le
regioni,  i  relativi  enti  dipendenti,  e  le  amministrazioni  del
Servizio   sanitario   nazionale;   a   tale  comitato  partecipa  un
rappresentante  del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della
salute   e   delle   politiche   sociali   per  le  competenze  delle
amministrazioni  del  Servizio  sanitario nazionale. E' costituito un
comitato  di  settore  nell'ambito  dell'Associazione  nazionale  dei
Comuni  italiani  (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unioncamere   che   esercita,   per  uno  dei  comparti  di  cui
all'articolo  40,  comma  2,  le  competenze di cui al comma 1, per i
dipendenti  degli  enti  locali,  delle  Camere  di  commercio  e dei
segretari comunali e provinciali.
  3.  Per  tutte  le  altre  amministrazioni  opera  come comitato di
settore  il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   finanze.  Al  fine  di  assicurare  la
salvaguardia delle specificita' delle diverse amministrazioni e delle
categorie  di  personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per
il   sistema   scolastico,   sentito   il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di
competenza,  sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza
dei  rettori  delle  universita' italiane; le istanze rappresentative
promosse  dai  presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici
non  economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro.
  4.   Rappresentati   designati  dai  Comitati  di  settore  possono
assistere  l'ARAN  nello  svolgimento delle trattative. I comitati di
settore   possono  stipulare  con  l'ARAN  specifici  accordi  per  i
reciproci  rapporti  in  materia  di  contrattazione  e per eventuali
attivita'  in  comune.  Nell'ambito del regolamento di organizzazione
dell'ARAN  per  assicurare  il  miglior  raccordo  tra  i Comitati di
settore  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  e  l'ARAN, a ciascun
comitato  corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti  o  le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo
40,  comma  2,  o  che  regolano  istituti  comuni a piu' comparti le
funzioni   di   indirizzo   e   le  altre  competenze  inerenti  alla
contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati
di settore.».