Art. 59.

Modifiche  all'articolo  47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  47 (Procedimento  di  contrattazione  collettiva).  - 1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai
Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
  2.  Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo
41,  comma  2,  emanati  dai  rispettivi  comitati  di  settore, sono
sottoposti   al  Governo  che,  nei  successivi  venti  giorni,  puo'
esprimere   le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli  aspetti
riguardanti  la  compatibilita'  con le linee di politica economica e
finanziaria  nazionale.  Trascorso inutilmente tale termine l'atto di
indirizzo puo' essere inviato all'ARAN.
  3.  Sono  altresi'  inviati  appositi atti di indirizzo all'ARAN in
tutti  gli  altri  casi  in cui e' richiesta una attivita' negoziale.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
  4.  L'ipotesi  di  accordo  e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla
prescritta  relazione  tecnica,  ai comitati di settore ed al Governo
entro  10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni
di  cui  all'articolo  41, comma 2, il comitato di settore esprime il
parere  sul  testo  contrattuale  e  sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino
alla  data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge
5  maggio  2009,  n.  42,  il  Consiglio  dei Ministri puo' esprimere
osservazioni  entro  20  giorni  dall'invio  del  contratto  da parte
dell'ARAN.  Per  le  amministrazioni  di  cui al comma 3 del medesimo
articolo  41,  il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  tramite  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  5.  Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche'
la   verifica   da  parte  delle  amministrazioni  interessate  sulla
copertura  degli  oneri  contrattuali,  il  giorno  successivo l'ARAN
trasmette  la  quantificazione  dei costi contrattuali alla Corte dei
conti   ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita'  con  gli
strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte  dei  conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e
la  loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
bilancio.  La  Corte  dei  conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione  della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al
comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il  presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il contratto
collettivo.
  6.  La  Corte  dei  conti  puo'  acquisire  elementi  istruttori  e
valutazioni  sul  contratto  collettivo  da  parte  di tre esperti in
materia  di  relazioni  sindacali  e costo del lavoro individuati dal
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il
Capo  del  Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito
di  un  elenco  definito  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41,
comma  2,  la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
  7.  In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi  di  accordo.  Nella  predetta  ipotesi,  il  Presidente
dell'ARAN,  d'intesa  con il competente comitato di settore, che puo'
dettare   indirizzi   aggiuntivi,   provvede  alla  riapertura  delle
trattative  ed  alla  sottoscrizione  di una nuova ipotesi di accordo
adeguando  i  costi  contrattuali  ai  fini  delle certificazioni. In
seguito  alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
la  procedura  di  certificazione  prevista dai commi precedenti. Nel
caso  in  cui  la  certificazione non positiva sia limitata a singole
clausole    contrattuali    l'ipotesi    puo'   essere   sottoscritta
definitivamente   ferma   restando   l'inefficacia   delle   clausole
contrattuali non positivamente certificate.
  8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali
interpretazioni  autentiche  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  oltre  che  sul  sito  dell'ARAN e delle
amministrazioni interessate.
  9.  Dal  computo  dei  termini  previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.».
  2.  Dopo  l'articolo  47  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
  «Art.  47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). - 1.
Decorsi  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria   che   dispone  in  materia  di  rinnovi  dei  contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per
il  trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa  deliberazione  dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni  sindacali  rappresentative. salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo
alla  scadenza  del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora
lo  stesso  non  sia  ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l'erogazione  di  cui  al  comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei
rispettivi   comparti  di  contrattazione,  nella  misura  e  con  le
modalita'  stabilite  dai  contratti  nazionali,  e  comunque entro i
limiti  previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle
risorse   contrattuali,una   copertura   economica   che  costituisce
un'anticipazione  dei  benefici  complessivi  che  saranno attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale.».