Art. 62.

Modifiche  all'articolo  52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il  comma  1  e' sostituito dai seguenti: «1. Il prestatore di lavoro
deve  essere  adibito  alle  mansioni per le quali e' stato assunto o
alle     mansioni     equivalenti     nell'ambito     dell'area    di
inquadramentoovvero  a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che  abbia  successivamente  acquisito  per  effetto  delle procedure
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di
fatto  di  mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
non   ha   effetto   ai  fini  dell'inquadramento  del  lavoratore  o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
  1-bis.  I  dipendenti  pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale  docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori e
istituti  assimilati,  sono  inquadrati  in  almeno tre distinte aree
funzionali.  Le  progressioni all'interno della stessa area avvengono
secondo   principi   di  selettivita',  in  funzione  delle  qualita'
culturali  e  professionali,  dell'attivita'  svolta  e dei risultati
conseguiti,   attraverso   l'attribuzione  di  fasce  di  merito.  Le
progressioni  fra  le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  destinare  al
personale  interno,  in  possesso  dei titoli di studio richiesti per
l'accesso  dall'esterno,  una riserva di posti comunque non superiore
al  50  per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva
conseguita  dal  dipendente  per  almeno  tre anni costituisce titolo
rilevante  ai  fini  della progressione economica e dell'attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
  1-ter.  Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito
delle  aree  funzionali  e'  definita una quota di accesso nel limite
complessivo  del  50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla
base  di  un  corso  concorso  bandito  dalla  Scuola superiore della
pubblica amministrazione.».
 
          Nota all'art. 62:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.  52 (Disciplina delle mansioni). -1. Il prestatore
          di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e'
          stato  assunto  o  alle  mansioni  equivalenti  nell'ambito
          dell'area  di  inquadramento ovvero a quelle corrispondenti
          alla   qualifica   superiore   che   abbia  successivamente
          acquisito  per  effetto  delle  procedure  selettive di cui
          all'art.  35,  comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di
          mansioni  non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
          non  ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
          dell'assegnazione di incarichi di direzione.
             1-bis.   I   dipendenti  pubblici,  con  esclusione  dei
          dirigenti  e  del  personale  docente  della  scuola, delle
          accademie,   conservatori   e   istituti  assimilati,  sono
          inquadrati  in  almeno  tre  distinte  aree  funzionali. Le
          progressioni   all'interno   della  stessa  area  avvengono
          secondo   principi   di  selettivita',  in  funzione  delle
          qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
          dei  risultati  conseguiti,  attraverso  l'attribuzione  di
          fasce  di  merito.  Le  progressioni  fra le aree avvengono
          tramite  concorso  pubblico, ferma restando la possibilita'
          per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
          possesso  dei  titoli  di  studio  richiesti  per l'accesso
          dall'esterno,  una  riserva di posti comunque non superiore
          al  50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
          positiva  conseguita  dal  dipendente  per  almeno tre anni
          costituisce  titolo  rilevante  ai  fini della progressione
          economica  e  dell'attribuzione  dei  posti  riservati  nei
          concorsi per l'accesso all'area superiore.
             1-ter.  Per  l'accesso alle posizioni economiche apicali
          nell'ambito  delle aree funzionali e' definita una quota di
          accesso   nel  limite  complessivo  del  50  per  cento  da
          riservare  a  concorso  pubblico  sulla  base  di  un corso
          concorso  bandito  dalla  Scuola  superiore  della pubblica
          amministrazione.
             2.  Per  obiettive esigenze di servizio il prestatore di
          lavoro   puo'  essere  adibito  a  mansioni  proprie  della
          qualifica immediatamente superiore:
              a)  nel  caso  di vacanza di posto in organico, per non
          piu'  di  sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
          state  avviate  le  procedure  per  la  copertura dei posti
          vacanti come previsto al comma 4;
              b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente
          con  diritto  alla  conservazione del posto, con esclusione
          dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
             3.  Si  considera  svolgimento di mansioni superiori, ai
          fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
          prevalente,  sotto  il  profilo qualitativo, quantitativo e
          temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
             4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  per il periodo di
          effettiva   prestazione,   il   lavoratore  ha  diritto  al
          trattamento  previsto  per  la qualifica superiore. Qualora
          l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
          vacanze  dei  posti in organico, immediatamente, e comunque
          nel  termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
          dipendente  e'  assegnato  alle  predette  mansioni, devono
          essere  avviate  le  procedure  per  la copertura dei posti
          vacanti.
             5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla
          l'assegnazione  del  lavoratore  a  mansioni proprie di una
          qualifica  superiore,  ma  al  lavoratore e' corrisposta la
          differenza   di  trattamento  economico  con  la  qualifica
          superiore.  Il  dirigente  che  ha  disposto l'assegnazione
          risponde  personalmente  del maggiore onere conseguente, se
          ha agito con dolo o colpa grave.
             6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
          sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti
          professionali  prevista  dai  contratti collettivi e con la
          decorrenza   da  questi  stabilita.  I  medesimi  contratti
          collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui
          ai  commi  2,  3  e  4. Fino a tale data, in nessun caso lo
          svolgimento  di  mansioni superiori rispetto alla qualifica
          di  appartenenza, puo' comportare il diritto ad avanzamenti
          automatici     nell'inquadramento     professionale     del
          lavoratore.».