Art. 63.

Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico


  1.  All'articolo  112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  al  primo  comma,  le  parole:  «con cadenza
quadriennale   per  gli  aspetti  giuridici  e  biennale  per  quelli
economici»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «con cadenza triennale
tanto  per  la  parte economica che normativa». Fermo quanto disposto
dal  primo  periodo,  al  fine di garantire il parallelismo temporale
della  disciplina  della carriera diplomatica rispetto a quella degli
altri  comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della
Repubblica  emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata
limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.
  2.  All'articolo  7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
il  comma  12  e' sostituito dal seguente: «12. La disciplina emanata
con  i  decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha
durata  triennale  tanto  per  la  parte  economica  che normativa, a
decorrere  dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva  efficacia  fino  alla data di entrata in vigore dei decreti
successivi.».
  3.  All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
il  comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con
il  decreto  di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte
economica  che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore del decreto successivo.».
  4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
il  comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale
di  cui  al  comma  1  si conclude con l'emanazione di un decreto del
Presidente  della  Repubblica,  la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.».
  5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
il  comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale
di  cui  al  comma  1  si conclude con l'emanazione di un decreto del
Presidente  della  Repubblica,  la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.».
  6.  Il  comma  6  degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui
la  Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di
legittimita'  sul  decreto  di cui al comma 5, richieda chiarimenti o
elementi  integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14  gennaio  1994,  n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse
entro quindici giorni.».
  7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63,
il  comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con
il  decreto  di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore del decreto successivo.».
 
          Nota all'art. 63:
             -  Per  il  riferimento  all'art.  112,  del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 18 del 1967,
          cosi'  come  modificato  dal  presente decreto legislativo,
          vedasi in note all'art. 1.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
          decreto  legislativo n. 195 del 1995, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.   7   (Procedimento).   -   1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
          previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
          le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure
          stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
          della Difesa o del Comando generale corrispondente.
             1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art.  2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
             2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni  di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.
             3.   Le   trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
             4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
          di  accordo  di  cui  al  comma  3  possono  trasmettere al
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri che
          compongono   la  delegazione  di  parte  pubblica  le  loro
          osservazioni  entro  il  termine  di  cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
             5.   I  Lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento  militare  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
          B),  si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
          Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo
          della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
          sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello
          schema di provvedimento concordato.
             6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
             7.   I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore
          della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
             8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
             9.   Per   la   formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
             10.  L'ipotesi  di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre  1991,  n.  412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
             11.  Il  Consiglio  dei  Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma  2, per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
             11-bis.  Nel  caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14
          gennaio  1994,  n.  20,  le  controdeduzioni  devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
             12.  La  disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della  Repubblica  di  cui  al comma 11 ha durata triennale
          tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
          termini  di  scadenza  previsti  dai  precedenti decreti, e
          conserva  efficacia  fino all'entrata in vigore dei decreti
          successivi.
             13.  Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 139 del 2000, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente capo
          disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
          giuridici   ed   economici  del  rapporto  di  impiego  del
          personale    della    carriera   prefettizia   oggetto   di
          negoziazione.
             2.  Le  procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,  si concludono con l'emanazione di un decreto del
          Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.
             3.  La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
          2  ha  durata  triennale  tanto  per la parte economica che
          normativa  a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
          precedente  decreto  e conserva efficacia fino alla data di
          entrata in vigore del decreto successivo.
             4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
          impiego   rinviano   per  il  personale  del  comparto  dei
          ministeri  alla  contrattazione  collettiva  e  si verte in
          materie  diverse  da  quelle  indicate  nell'art.  28 e non
          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
          particolari  disposizioni di legge, per lo stesso personale
          si    provvede,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400.».
             - Si riporta il testo degli articoli 34, 37, 80 e 83 del
          gia' citato decreto legislativo n. 217 del 2005, cosi' come
          modificati dal presente decreto legislativo:
             «Art.  34  (Ambito di applicazione). - 1. La definizione
          degli  aspetti economici e di determinati aspetti giuridici
          del  rapporto  di impiego del personale non direttivo e non
          dirigente  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene
          attraverso  un apposito procedimento negoziale, nell'ambito
          del  comparto  autonomo  di negoziazione denominato «vigili
          del fuoco e soccorso pubblico».
             2.  Il  procedimento  negoziale  di  cui  al  comma 1 si
          conclude  con  l'emanazione  di  un  decreto del Presidente
          della  Repubblica,  la  cui  disciplina ha durata triennale
          tanto per la parte economica che normativa.
             3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
          impiego  rinviano alla contrattazione collettiva e si verte
          in  materie  diverse  da quelle indicate nell'art. 36 e non
          disciplinate   per   il   personale  non  direttivo  e  non
          dirigenziale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco da
          particolari  disposizioni di legge, per lo stesso personale
          si    provvede,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  da  adottare  ai  sensi dell'art. 17, comma 1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del
          Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro per la
          funzione  pubblica  e  il  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze.».
             «Art.  37  (Procedura  di  negoziazione). - La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'art.  34,  comma  2.  Le  trattattive si svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'art.  35  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
             2.  La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione  alle trattative ai sensi dell'art. 35, che le
          organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino
          piu'  del  cinquanta  per  cento  come  media  tra  il dato
          associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta
          per cento del dato elettorale.
             3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
             4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta   e  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
             5.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'   finanziarie   ed  esaminate  le  eventuali
          osservazioni  di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi di
          accordo  e  il  relativo  schema  di decreto del Presidente
          della  Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
          Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia definito entro
          novanta  giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il Governo
          riferisce  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti.
             6.  Nel  caso  in  cui  la  Corte  dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sul
          decreto  di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14
          gennaio  1994,  n.  20,  le  controdeduzioni  devono essere
          trasmesse entro quindici giorni.».
             «Art.  80  (Ambito di applicazione). - 1. La definizione
          degli  aspetti economici e di determinati aspetti giuridici
          del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso
          un   apposito   procedimento   negoziale,  nell'ambito  del
          comparto  autonomo  di  negoziazione denominato «vigili del
          fuoco e soccorso pubblico».
             2.  Il  procedimento  negoziale  di  cui  al  comma 1 si
          conclude  con  l'emanazione  di  un  decreto del Presidente
          della  Repubblica,  la  cui  disciplina ha durata triennale
          tanto per la parte economica che normativa.
             3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
          impiego  rinviano alla contrattazione collettiva e si verte
          in  materie  diverse  da quelle indicate nell'art. 82 e non
          disciplinate  per il personale direttivo e dirigenziale del
          Corpo   nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da  particolari
          disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali rappresentative, con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da adottare ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
          il   Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.».
             «Art.  83 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'art.  80,  comma  2.  Le  trattative  si svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'art.  81  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
             2.  La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione  alle trattative ai sensi dell'art. 81, che le
          organizzazioni   sindacali   aderenti   all'ipotesi  stessa
          rappresentino   piu'  del  cinquanta  per  cento  del  dato
          associativo  espresso  dal  totale  delle deleghe sindacali
          rilasciate.
             3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
             4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta   e  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
             5.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'   finanziarie   ed  esaminate  le  eventuali
          osservazioni  di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi di
          accordo  e  il  relativo  schema  di decreto del Presidente
          della  Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
          Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia definito entro
          novanta  giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il Governo
          riferisce  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti.
             6.  Nel  caso  in  cui  la  Corte  dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sul
          decreto  di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14
          gennaio  1994,  n.  20,  le  controdeduzioni  devono essere
          trasmesse entro quindici giorni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 63 del 2006, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art. 20 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente capo
          disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
          giuridici   ed   economici  del  rapporto  di  impiego  del
          personale della carriera dirigenziale penitenziaria oggetto
          di negoziazione.
             2.  Le  procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,  si concludono con l'emanazione di un decreto del
          Presidente della Repubblica ai sensi dall'art. 23, comma 5.
             3.  La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
          2  ha  durata  triennale  tanto  per la parte economica che
          normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
          precedente  decreto  e conserva efficacia fino alla data di
          entrata in vigore del decreto successivo.
             4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
          impiego   rinviano   per  il  personale  del  comparto  dei
          Ministeri  alla  contrattazione  collettiva  e  si verte in
          materie  diverse  da  quelle  indicate  nell'art.  22 e non
          disciplinate  per  i funzionari da particolari disposizioni
          di  legge,  per lo stesso personale si provvede, sentite le
          organizzazioni  sindacali  rappresentative  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro, di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400.».