Art. 65.

      Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti


  1.  Entro  il  31  dicembre  2010,  le  parti  adeguano i contratti
collettivi  integrativi  vigenti  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  alle disposizioni riguardanti la definizione degli
ambiti  riservati,  rispettivamente, alla contrattazione collettiva e
alla  legge,  nonche' a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo
III del presente decreto.
  2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti
collettivi  integrativi  vigenti  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non
sono ulteriormente applicabili.
  3.  In  via  transitoria,  con  riferimento al periodo contrattuale
immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le
aree  di  contrattazione  ai  sensi degli articoli 40, comma 2, e 41,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, come
sostituiti,  rispettivamente,  dagli  articoli  54  e 56 del presente
decreto  legislativo,  l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le
organizzazioni  sindacali  e  le  confederazioni  rappresentative, ai
sensi  dell'articolo  43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165
del  2001,  nei  nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva,
sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio
contrattuale  2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42,
comma  4,  del  predetto  decreto  legislativo  n. 165 del 2001, sono
prorogati  gli  organismi di rappresentanza del personale anche se le
relative  elezioni  siano state gia' indette. Le elezioni relative al
rinnovo  dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con
riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre
2010.
  4.  Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini
di  cui  ai  commi  1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre
2011   e   al  31  dicembre  2012,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 30, comma 4.
  5.   Le   disposizioni   relative  alla  contrattazione  collettiva
nazionale  di  cui al presente decreto legislativo si applicano dalla
tornata successiva a quella in corso.
 
          Nota all'art. 65:
             -  Per  il riferimento al comma 2 dell'art. 40, del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  165  del 2001, cosi' come
          modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note
          all'art. 13.
             - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 41, del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  165  del 2001, cosi' come
          modificato dal presente decreto legislativo:
             «4.  Rappresentati  designati  dai  Comitati  di settore
          possono    assistere   l'ARAN   nello   svolgimento   delle
          trattative.  I  comitati  di  settore possono stipulare con
          l'ARAN  specifici  accordi  per  i  reciproci  rapporti  in
          materia  di  contrattazione  e  per  eventuali attivita' in
          comune.   Nell'ambito  del  regolamento  di  organizzazione
          dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati
          di  settore  delle  Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a
          ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
             -  Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 43, del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
             «1.   L'ARAN   ammette  alla  contrattazione  collettiva
          nazionale  le  organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel
          comparto  o  nell'area una rappresentativita' non inferiore
          al  5  per  cento,  considerando a tal fine la media tra il
          dato  associativo e il dato elettorale. Il dato associativo
          e'   espresso   dalla  percentuale  delle  deleghe  per  il
          versamento  dei  contributi  sindacali  rispetto  al totale
          delle  deleghe  rilasciate nell'ambito considerato. Il dato
          elettorale  e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
          nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
          rispetto   al   totale   dei   voti   espressi  nell'ambito
          considerato.».
             «2.  Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per il
          relativo   comparto   o   area   partecipano   altresi'  le
          confederazioni   alle  quali  le  organizzazioni  sindacali
          ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
          siano affiliate.».
             - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 42, del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
             «4.   Con   appositi   accordi  o  contratti  collettivi
          nazionali,  tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
          sindacali  rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,  sono
          definite  la  composizione dell'organismo di rappresentanza
          unitaria  del  personale  e  le  specifiche modalita' delle
          elezioni,  prevedendo  in  ogni  caso  il  voto segreto, il
          metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
          della  prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
          presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
          criteri  dell'art. 43, siano ammesse alle trattative per la
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi,  anche ad altre
          organizzazioni   sindacali,  purche'  siano  costituite  in
          associazione  con  un  proprio  statuto  e  purche' abbiano
          aderito   agli   accordi   o   contratti   collettivi   che
          disciplinano  l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
          Per  la  presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
          tutte  le  organizzazioni sindacali promotrici un numero di
          firme  di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
          per  cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
          enti  o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
          e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.».