Art. 49. 
 
(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei
controlli di ragioneria e del  programma  di  analisi  e  valutazione
                            della spesa) 
 
    1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  il  potenziamento  dell'attivita'  di   analisi   e
valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarita'
amministrativa e contabile di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286:
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e
monitoraggio della Ragioneria generale  dello  Stato  ai  fini  della
realizzazione periodica di un  programma  di  analisi  e  valutazione
della spesa delle amministrazioni centrali  di  cui  all'articolo  3,
comma 67, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  come  modificato
dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in
collaborazione con le amministrazioni e  istituzioni  interessate  ai
sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della  legge  n.  244  del
2007,  nonche'  ai  fini  della  elaborazione  del  Rapporto  di  cui
all'articolo 41; 
    b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  gli  organismi
indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo  14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  e  gli  uffici  di
statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche  dati,  anche
attraverso l'acquisizione, per via  telematica,  di  tutte  le  altre
informazioni necessarie alla realizzazione dell'attivita' di  analisi
e valutazione della spesa; 
    c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie  in  caso  di
mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b)  da  parte  dei
dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate
ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa  tra
un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento; 
    d) graduale estensione del programma  di  analisi  e  valutazione
della spesa alle altre amministrazioni pubbliche; 
    e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei  controlli
successivi,  loro  semplificazione   e   razionalizzazione,   nonche'
revisione dei termini attualmente  previsti  per  il  controllo,  con
previsione di programmi annuali basati sulla complessita' degli atti,
sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e  sull'efficacia
dell'esercizio del controllo. 
    2. Gli schemi dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari  competenti.  I  decreti  legislativi   che   comportino
riflessi  di  ordine  finanziario  devono  essere   corredati   della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 
 
              Note all'art. 49: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del  decreto
          legislativo  30   luglio   1999,   n.   286   (Riordino   e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
          Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della  rispettiva
          autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
                a)   garantire   la   legittimita',   regolarita'   e
          correttezza  dell'azione   amministrativa   (controllo   di
          regolarita' amministrativa e contabile); 
                b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
          dell'azione amministrativa al fine  di  ottimizzare,  anche
          mediante tempestivi interventi di correzione,  il  rapporto
          tra costi e risultati (controllo di gestione); 
                c)  valutare  le  prestazioni   del   personale   con
          qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); 
                d) valutare l'adeguatezza delle  scelte  compiute  in
          sede di attuazione dei piani, programmi ed altri  strumenti
          di determinazione dell'indirizzo politico,  in  termini  di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico). 
              2. La progettazione  d'insieme  dei  controlli  interni
          rispetta i seguenti principi generali,  obbligatori  per  i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria autonomia organizzativa e legislativa e  derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il principio di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»: 
                a) l'attivita' di valutazione e controllo  strategico
          supporta l'attivita'  di  programmazione  strategica  e  di
          indirizzo politico-amministrativo di cui agli  articoli  3,
          comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29.  Essa  e'
          pertanto svolta da strutture  che  rispondono  direttamente
          agli  organi  di  indirizzo   politico-amministrativo.   Le
          strutture stesse svolgono, di norma, anche  l'attivita'  di
          valutazione dei dirigenti  direttamente  destinatari  delle
          direttive    emanate    dagli    organi    di     indirizzo
          politico-amministrativo, in particolare  dai  Ministri,  ai
          sensi del successivo art. 8; 
                b)  il  controllo  di  gestione  e   l'attivita'   di
          valutazione dei dirigenti, fermo restando  quanto  previsto
          alla lettera a), sono svolte da strutture  e  soggetti  che
          rispondono  ai  dirigenti  posti  al  vertice   dell'unita'
          organizzativa interessata; 
                c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti  utilizza
          anche i risultati del controllo di gestione, ma  e'  svolta
          da strutture o soggetti diverse da quelle cui e'  demandato
          il controllo di gestione medesimo; 
                d) le funzioni di cui alle  precedenti  lettere  sono
          esercitate in modo integrato; 
                e)  e'  fatto  divieto  di  affidare   verifiche   di
          regolarita' amministrativa e contabile a strutture  addette
          al controllo di gestione, alla valutazione  dei  dirigenti,
          al controllo strategico. 
              3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura  possono  adeguare  le  normative
          regolamentari alle disposizioni del presente  decreto,  nel
          rispetto dei propri  ordinamenti  generali  e  delle  norme
          concernenti l'ordinamento finanziario e contabile. 
              4. Il presente decreto non si applica alla  valutazione
          dell'attivita' didattica e  di  ricerca  dei  professori  e
          ricercatori delle universita', all'attivita' didattica  del
          personale  della  scuola,  all'attivita'  di  ricerca   dei
          ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca. 
              5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma  6,
          ultimo periodo, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  le
          disposizioni    relative    all'accesso    ai     documenti
          amministrativi  non  si   applicano   alle   attivita'   di
          valutazione e controllo strategico. Resta fermo il  diritto
          all'accesso dei dirigenti  di  cui  all'art.  5,  comma  3,
          ultimo periodo. 
              6.  Gli  addetti  alle  strutture  che  effettuano   il
          controllo di gestione, la valutazione dei  dirigenti  e  il
          controllo    strategico    riferiscono    sui     risultati
          dell'attivita' svolta esclusivamente agli organi di vertice
          dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo
          politico-amministrativo    individuati    dagli    articoli
          seguenti,  a  fini   di   ottimizzazione   della   funzione
          amministrativa. In ordine ai fatti cosi'  segnalati,  e  la
          cui  conoscenza  consegua  dall'esercizio  delle   relative
          funzioni di  controllo  o  valutazione,  non  si  configura
          l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma
          3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20». 
              «Art.  2   (Il   controllo   interno   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile).  -  1.   Ai   controlli   di
          regolarita'  amministrativa  e  contabile  provvedono   gli
          organi appositamente previsti  dalle  disposizioni  vigenti
          nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e,  in
          particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici  di
          ragioneria,  nonche'  i  servizi  ispettivi,  ivi  compresi
          quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e,  nell'ambito  delle  competenze  stabilite
          dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di  finanza
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e   quelli   con
          competenze di carattere generale. 
              2.  Le  verifiche  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile devono rispettare,  in  quanto  applicabili  alla
          pubblica  amministrazione,  i   principi   generali   della
          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi
          professionali operanti nel settore. 
              3.  Il  controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile non comprende verifiche  da  effettuarsi  in  via
          preventiva se non nei  casi  espressamente  previsti  dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le  definitive  determinazioni  in   ordine   all'efficacia
          dell'atto   sono   adottate   dall'organo    amministrativo
          responsabile. 
              4.  I  membri  dei  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria  nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni  pubbliche,  ove   occorra,   ricorrono   a
          soggetti esterni  specializzati  nella  certificazione  dei
          bilanci». 
              - Per il riferimento al  comma  67  dell'art.  3  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note  all'art.
          41. 
              -   Si   riporta   il   testo    dell'art.    14    del
          decreto-legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  (Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'art. 13,  dall'organo  di
          indirizzo politico-amministrativo per  un  periodo  di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10 e ne  assicura  la  visibilita'  attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione  di  cui  all'art.  13,  cura  annualmente   la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma  6,  lettera
          g), e di elevata professionalita' ed  esperienza,  maturata
          nel  campo  del   management,   della   valutazione   della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'art. 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno».