ART. 42 
           (Misure da applicare nelle aziende a contatto) 
 
    1. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
decidono, in base all'indagine epidemiologica,  se  un'azienda  debba
essere considerata azienda a contatto.  I  servizi  veterinari  delle
aziende sanitarie garantiscono l'applicazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 7, comma 2, alle aziende a contatto fino  a  quando  non
sia stata esclusa la presenza dell'LPAI  in  conformita'  al  manuale
diagnostico. 
    2. Sulla base dell'indagine epidemiologica e su  richiesta  delle
regioni e province autonome, il Ministero  con  proprio  decreto,  su
parere favorevole del Centro di Lotta, puo' disporre di applicare  le
misure di cui all'articolo 39 alle aziende  a  contatto,  soprattutto
nel caso in cui tali aziende  siano  ubicate  in  una  zona  ad  alta
densita' di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da
prendere in considerazione per l'applicazione delle misure. 
    3.   Il   veterinario   ufficiale   garantisce    che,    durante
l'abbattimento, dal pollame vengano prelevati campioni per confermare
o escludere, conformemente al manuale diagnostico,  la  presenza  del
virus dell'LPAI in tali aziende a contatto. 
    4. Il veterinario ufficiale garantisce che, in un'azienda in  cui
il pollame e gli  altri  volatili  in  cattivita'  sono  macellati  o
abbattuti e distrutti ed e' successivamente confermata la presenza di
LPAI, gli edifici e gli eventuali pascoli utilizzati  per  ospitarli,
le aie e le  attrezzature  potenzialmente  contaminati  e  i  veicoli
utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili  tenuti  in
cattivita', le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami,
le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza  potenzialmente
contaminati  siano  sottoposti  a  una  o  piu'  procedure   di   cui
all'articolo 48.