ART. 42
(Misure da applicare nelle aziende a contatto)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
decidono, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba
essere considerata azienda a contatto. I servizi veterinari delle
aziende sanitarie garantiscono l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 7, comma 2, alle aziende a contatto fino a quando non
sia stata esclusa la presenza dell'LPAI in conformita' al manuale
diagnostico.
2. Sulla base dell'indagine epidemiologica e su richiesta delle
regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su
parere favorevole del Centro di Lotta, puo' disporre di applicare le
misure di cui all'articolo 39 alle aziende a contatto, soprattutto
nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta
densita' di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da
prendere in considerazione per l'applicazione delle misure.
3. Il veterinario ufficiale garantisce che, durante
l'abbattimento, dal pollame vengano prelevati campioni per confermare
o escludere, conformemente al manuale diagnostico, la presenza del
virus dell'LPAI in tali aziende a contatto.
4. Il veterinario ufficiale garantisce che, in un'azienda in cui
il pollame e gli altri volatili in cattivita' sono macellati o
abbattuti e distrutti ed e' successivamente confermata la presenza di
LPAI, gli edifici e gli eventuali pascoli utilizzati per ospitarli,
le aie e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli
utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili tenuti in
cattivita', le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami,
le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente
contaminati siano sottoposti a una o piu' procedure di cui
all'articolo 48.