Art. 82 (Attivita' di spedizioniere doganale) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 46, primo capoverso e' sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale."; b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente: "Art. 47 ( Conferimento della nomina a spedizioniere doganale) 1. La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validita' illimitata. 2. La patente e' rilasciata dall' Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull 'intero territorio nazionale."; c) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente: "Art. 51 (Ammissione agli esami) 1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale. 2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e' disposta con determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle dogane.".
Nota all'art. 82: - Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O., come modificato dal presente decreto: «Art. 46 (Registro del personale ausiliario). - Presso ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane che svolgono la loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio doganale. Copia dell'elenco e' trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni.».