Art. 83 
                  (Strutture turistico - ricettive) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9  della  legge  29
marzo 2001, n. 135,  l'apertura,  il  trasferimento  e  le  modifiche
concernenti l'operativita' delle strutture turistico - ricettive sono
soggetti a dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 
   19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. L'avvio e  l'esercizio  delle  attivita'  in  questione  restano
soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di  pubblica
sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  3. Restano fermi i parametri  dettati  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Note all'art. 83:
             - L'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  20  aprile  2001,  n. 92, cosi'
          recita:
             «Art.   9   (Semplificazioni).  -  1.  L'apertura  e  il
          trasferimento   di   sede  degli  esercizi  ricettivi  sono
          soggetti  ad  autorizzazione,  rilasciata  dal  sindaco del
          comune  nel  cui  territorio  e'  ubicato  l'esercizio.  Il
          rilascio   dell'autorizzazione   abilita   ad   effettuare,
          unitamente  alla  prestazione  del  servizio  ricettivo, la
          somministrazione   di   alimenti  e  bevande  alle  persone
          alloggiate,  ai  loro  ospiti ed a coloro che sono ospitati
          nella  struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e
          convegni  organizzati.  La  medesima autorizzazione abilita
          altresi' alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per
          uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e
          francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare,
          ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture
          a  carattere  ricreativo,  per  le  quali e' fatta salva la
          vigente  disciplina  in  materia di sicurezza e di igiene e
          sanita'.
             2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1 e' rilasciata
          anche  ai  fini  di  cui  all'art. 86 del testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno  1931,  n. 773. Le attivita' ricettive devono essere
          esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e
          autorizzazioni    in    materia    edilizia,   urbanistica,
          igienico-sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza,  nonche' di
          quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
             3.  Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un
          periodo   superiore   agli   otto   giorni,   il   titolare
          dell'autorizzazione  e'  tenuto  a  darne  comunicazione al
          sindaco.
             4.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 e' revocata dal
          sindaco:
             a)   qualora   il  titolare  dell'autorizzazione,  salvo
          proroga  in  caso  di  comprovata  necessita',  non  attivi
          l'esercizio   entro   centottanta  giorni  dalla  data  del
          rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un
          periodo superiore a dodici mesi;
             b)  qualora  il titolare dell'autorizzazione non risulti
          piu' iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'art. 7;
             c)  qualora,  accertato  il venir meno della rispondenza
          dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio
          dell'attivita'   dalle   regioni   o  alle  vigenti  norme,
          prescrizioni   e   autorizzazioni   in   materia  edilizia,
          urbanistica  e  igienico-sanitaria,  nonche' a quelle sulla
          destinazione  d'uso dei locali e degli edifici, il titolare
          sospeso  dall'attivita' ai sensi dell'art. 17-ter del testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come da ultimo
          modificato  dal  comma  5  del presente articolo, non abbia
          provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
             5. ....
             6.  I  procedimenti  amministrativi  per  il rilascio di
          licenze,   autorizzazioni   e  nulla  osta  riguardanti  le
          attivita'  e  le  professioni  turistiche  si conformano ai
          principi  di  speditezza,  unicita'  e semplificazione, ivi
          compresa   l'introduzione   degli  sportelli  unici,  e  si
          uniformano   alle   procedure   previste   in   materia  di
          autorizzazione  delle  altre  attivita' produttive, se piu'
          favorevoli.  Le  regioni  provvedono  a  dare attuazione al
          presente  comma.  I  comuni  esercitano le loro funzioni in
          materia  tenendo  conto  della  necessita' di ricondurre ad
          unita'  i  procedimenti  autorizzatori  per  le attivita' e
          professioni  turistiche,  attribuendo ad un'unica struttura
          organizzativa  la  responsabilita'  del procedimento, fatto
          salvo  quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
          E'  estesa  alle  imprese  turistiche  la disciplina recata
          dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.».
             -  Per  l'art.  19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
          vedano le Note all'art. 85.
             -  L'art. 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,
          n. 300, S.O., cosi' recita:
             «193.  Allo  scopo  di  favorire la crescita competitiva
          dell'offerta  del  sistema turistico nazionale, definendo e
          attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei
          flussi  turistici, anche ai fini della valorizzazione delle
          aree  sottoutilizzate  del  Paese, con appositi decreti, di
          natura  non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei
          ministri,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono definite:
             a)  le  tipologie  dei  servizi  forniti  dalle  imprese
          turistiche  rispetto  a cui vi e' necessita' di individuare
          caratteristiche  similari e omogenee su tutto il territorio
          nazionale  tenuto  conto delle specifiche esigenze connesse
          alle  capacita'  ricettiva  e  di  fruizione  dei  contesti
          territoriali;
             b)   le  modalita'  di  impiego  delle  risorse  di  cui
          all'art.10   della   legge  29  marzo  2001,  n.  135,  per
          l'erogazione  di  «buoni-vacanza» da destinare a interventi
          di  solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli,
          anche    per    la    soddisfazione   delle   esigenze   di
          destagionalizzazione  dei  flussi turistici nei settori del
          turismo balneare, montano e termale.».