Art. 83 (Strutture turistico - ricettive) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'avvio e l'esercizio delle attivita' in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Note all'art. 83: - L'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92, cosi' recita: «Art. 9 (Semplificazioni). - 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresi' alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attivita' ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. 3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a darne comunicazione al sindaco. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco: a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'art. 7; c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attivita' ai sensi dell'art. 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti. 5. .... 6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicita' e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.». - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85. - L'art. 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita: «193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite: a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi e' necessita' di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali; b) le modalita' di impiego delle risorse di cui all'art.10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.».