Art. 90 Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle proprie attribuzioni: a) mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, con le corrispondenti autorita' militari degli altri Paesi rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune; b) rappresenta, in conformita' alle direttive del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa; c) partecipa, in conformita' alle direttive ricevute dal Ministro della difesa e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'impiego, il sostegno logistico e l'addestramento multinazionale, nonche' alla individuazione dei programmi e degli accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano; d) provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d'intesa e degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa ovvero addestrativa delegando ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la gestione di quelli di loro diretto interesse; e) impartisce alle Forze armate e agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni internazionali che interessano la difesa; f) stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le priorita' della cessione di mezzi e materiali delle Forze armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo; g) esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali di armamento e di alta tecnologia.