Art. 91 
 
Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato  maggiore
                            della difesa 
 
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal  Ministro,  il  Capo  di
stato maggiore della difesa, sentiti i  Capi  di  stato  maggiore  di
Forza armata e il Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e
d'intesa con il  Segretario  generale  della  difesa  per  quanto  di
competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le  priorita'  degli
studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle
Forze  armate  e  fornisce  indicazioni  per   lo   sviluppo   e   la
utilizzazione dei risultati, mantenendo con i  Ministeri  e  con  gli
organi interessati rapporti  volti  a  prevedere  le  esigenze  della
difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.