Art. 91 Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa 1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e d'intesa con il Segretario generale della difesa per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorita' degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.