Art. 92 
 
                     Stato maggiore della difesa 
 
1. Lo Stato maggiore della difesa e' retto da un Sottocapo  di  stato
maggiore  nominato  con  decreto  del  Ministro  della   difesa,   su
indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto  tra  gli
ufficiali con grado di generale  di  corpo  d'armata,  ammiraglio  di
squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo,
appartenente a Forza armata diversa  da  quella  del  Capo  di  stato
maggiore della difesa. 
2. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in  reparti  e  uffici,  e'
competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei  vari
settori di attivita';  ai  reparti  e  uffici,  il  cui  organico  e'
stabilito su  base  di  equilibrata  rappresentativita'  delle  Forze
armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o  ammiragli
e colonnelli o capitani di vascello delle Forze armate.