Art. 92 Stato maggiore della difesa 1. Lo Stato maggiore della difesa e' retto da un Sottocapo di stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di stato maggiore della difesa. 2. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti e uffici, e' competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attivita'; ai reparti e uffici, il cui organico e' stabilito su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle Forze armate.