Art. 94 Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze 1. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze e' nominato con decreto del Ministro della difesa ed e' scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo. 2. Gli organici del Comando sono stabiliti su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che definisce anche la sua ulteriore articolazione.