Art. 94 
 
       Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze 
 
1. Il comandante del  Comando  operativo  di  vertice  interforze  e'
nominato con decreto del Ministro  della  difesa  ed  e'  scelto,  su
indicazione  del  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  tra  gli
ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata,  ammiraglio  di
squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo. 
2. Gli organici del Comando sono stabiliti  su  base  di  equilibrata
rappresentativita' delle Forze armate con determinazione del Capo  di
stato maggiore della difesa, che definisce  anche  la  sua  ulteriore
articolazione.