Art. 64 
 
           Requisiti generali e di indipendenza delle SOA 
 
         (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Le Societa' Organismi di Attestazione  sono  costituite  nella
forma delle societa' per azioni, la cui  denominazione  sociale  deve
espressamente comprendere la locuzione "organismi  di  attestazione";
la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica. 
    2. Il capitale sociale deve essere almeno  pari  a  1.000.000  di
euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal  totale
della  lettera  A  del  passivo  dello  stato  patrimoniale  di   cui
all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio  depositato,
deve essere almeno pari al capitale sociale. Il  bilancio  delle  SOA
deve  essere  certificato  dalle  societa'  di  revisione,   iscritte
nell'apposito  albo,  secondo  i  criteri   stabiliti   dal   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 
    3.  Lo  statuto  deve  prevedere  come   oggetto   esclusivo   lo
svolgimento dell'attivita'  di  attestazione  secondo  le  norme  del
presente titolo e di effettuazione  dei  connessi  controlli  tecnici
sull'organizzazione aziendale e sulla  produzione  delle  imprese  di
costruzione, nonche' sulla loro capacita' operativa  ed  economico  -
finanziaria.  E'  fatto  divieto  alle   SOA,   pena   la   decadenza
dell'autorizzazione,  di  erogare  servizi  di  qualsiasi  natura  ad
operatori  economici,  direttamente  ovvero  a  mezzo   di   societa'
collegate o di societa' in virtu' di rapporti contrattuali. 
    4. La composizione e la struttura organizzativa  delle  SOA  deve
assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo  o
di collegamento, individuate secondo  quanto  previsto  dall'articolo
2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza  di
giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale,  finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. 
    5. Le SOA devono dichiarare e  adeguatamente  documentare,  entro
quindici giorni dal loro verificarsi, le  eventuali  circostanze  che
possano implicare la presenza di interessi  idonei  ad  influire  sul
requisito dell'indipendenza. 
    6. Non possono svolgere attivita' di attestazione le SOA: 
    a)  che  si  trovano  in  stato  di   fallimento,   liquidazione,
concordato  preventivo,  o  qualsiasi  altra  situazione  equivalente
secondo la legislazione vigente; 
    b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione  di  una
di tali situazioni; 
    c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali,  contributivi
ed  assistenziali  previsti  dalla  vigente  legislazione  o  abbiano
commesso  gravi  violazioni  debitamente  accertate  delle  norme  in
materia di sicurezza e  degli  obblighi  derivanti  dai  rapporti  di
lavoro; 
    d)  qualora  nei  confronti  dei  propri  amministratori,  legali
rappresentanti, soci diretti o indiretti,  direttori  tecnici  e  del
personale  di  cui  all'articolo  67,  comma  2,  sia   pendente   un
procedimento per l'applicazione di una delle  misure  di  prevenzione
prevista dall'articolo 3 della legge 27  dicembre  1956  n.  1423,  o
sussista una delle cause ostative  previste  dell'articolo  10  della
legge 31 maggio 1965 n. 575,  ovvero  nei  cui  confronti  sia  stato
emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione; 
    e)  qualora  nei  confronti  dei  propri  amministratori,  legali
rappresentanti, i soci diretti o indiretti, o i direttori  tecnici  e
del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia stata  pronunciata
sentenza di condanna passata in  giudicato,  ovvero  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per qualsiasi reato che incida  sulla  affidabilita'
morale o professionale, o per delitti finanziari; 
    f) qualora gli amministratori, i legali  rappresentanti,  i  soci
diretti o indiretti, i  direttori  tecnici  e  il  personale  di  cui
all'articolo 67, comma  2,  si  siano  resi  responsabili  di  errore
professionale grave formalmente accertato; 
    g) qualora gli amministratori, i legali  rappresentanti,  i  soci
diretti o indiretti, i  direttori  tecnici  e  il  personale  di  cui
all'articolo 67, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o  fornito
falsa documentazione in merito alle  informazioni  loro  richieste  o
all'assenza  di  situazioni  idonee  a  pregiudicare   il   requisito
dell'indipendenza  o  abbiano  utilizzato  con  dolo  o  colpa  grave
documentazione dell'impresa, di  cui  agli  articoli  78  e  79,  non
veritiera. 
 
              Note all'art. 64 
              - Il testo dell'articolo 2424 del codice civile  e'  il
          seguente: 
              “Art. 2424 (Contenuto dello stato  patrimoniale)  -  Lo
          stato patrimoniale deve essere redatto  in  conformita'  al
          seguente schema. 
              Attivo: 
              A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
          separata indicazione della parte gia' richiamata. 
              B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
          concesse in locazione finanziaria: 
              I - Immobilizzazioni immateriali: 
              1) costi di impianto e di ampliamento; 
              2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 
              3)  diritti  di  brevetto  industriale  e  diritti   di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno; 
              4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
              5) avviamento; 
              6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
              7) altre. 
              Totale. 
              II - Immobilizzazioni materiali: 
              1) terreni e fabbricati; 
              2) impianti e macchinario; 
              3) attrezzature industriali e commerciali; 
              4) altri beni; 
              5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
              Totale. 
              III  -  Immobilizzazioni  finanziarie,   con   separata
          indicazione, per ciascuna voce dei crediti,  degli  importi
          esigibili entro l'esercizio successivo: 
              1) partecipazioni in: 
              a) imprese controllate; 
              b) imprese collegate; 
              c) imprese controllanti; 
              d) altre imprese; 
              2) crediti: 
              a) verso imprese controllate; 
              b) verso imprese collegate; 
              c) verso controllanti; 
              d) verso altri; 
              3) altri titoli; 
              4) azioni proprie, con  indicazione  anche  del  valore
          nominale complessivo. 
              Totale. 
              Totale immobilizzazioni (B); 
              C) Attivo circolante: 
              I - Rimanenze: 
              1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 
              2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
              3) lavori in corso su ordinazione; 
              4) prodotti finiti e merci; 
              5) acconti. 
              Totale 
              II - Crediti, con separata  indicazione,  per  ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
              1) verso clienti; 
              2) verso imprese controllate; 
              3) verso imprese collegate; 
              4) verso controllanti; 
              4-bis) crediti tributari; 
              4-ter) imposte anticipate; 
              5) verso altri. 
              Totale. 
              III  -  Attivita'  finanziarie  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni: 
              1) partecipazioni in imprese controllate; 
              2) partecipazioni in imprese collegate; 
              3) partecipazioni in imprese controllanti; 
              4) altre partecipazioni; 
              5) azioni proprie, con  indicazioni  anche  del  valore
          nominale complessivo; 
              6) altri titoli. 
              Totale. 
              IV - Disponibilita' liquide: 
              1) depositi bancari e postali; 
              2) assegni; 
              3) danaro e valori in cassa. 
              Totale. 
              Totale attivo circolante (C). 
              D) Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione  del
          disaggio su prestiti. 
              Passivo: 
              A) Patrimonio netto: 
              I - Capitale. 
              II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 
              III - Riserve di rivalutazione. 
              IV - Riserva legale. 
              V - Riserve statutarie 
              VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 
              VII - Altre riserve, distintamente indicate. 
              VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
              IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 
              Totale. 
              B) Fondi per rischi e oneri: 
              1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
              2) per imposte, anche differite; 
              3) altri. 
              Totale. 
              C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
              D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
          degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
              1) obbligazioni; 
              2) obbligazioni convertibili; 
              3) debiti verso soci per finanziamenti; 
              4) debiti verso banche; 
              5) debiti verso altri finanziatori; 
              6) acconti; 
              7) debiti verso fornitori; 
              8) debiti rappresentati da titoli di credito; 
              9) debiti verso imprese controllate; 
              10) debiti verso imprese collegate; 
              11) debiti verso controllanti; 
              12) debiti tributari; 
              13) debiti verso istituti di previdenza e di  sicurezza
          sociale; 
              14) altri debiti. 
              Totale. 
              E)  Ratei  e   risconti,   con   separata   indicazione
          dell'aggio su prestiti. 
              Se un elemento dell'attivo o del passivo  ricade  sotto
          piu'  voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa   deve
          annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
          comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
          diverse da quella nella quale e' iscritto. 
              In calce allo stato patrimoniale  devono  risultare  le
          garanzie   prestate    direttamente    o    indirettamente,
          distinguendosi fra  fideiussioni,  avalli,  altre  garanzie
          personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
          ciascun tipo, le garanzie  prestate  a  favore  di  imprese
          controllate e  collegate,  nonche'  di  controllanti  e  di
          imprese sottoposte al controllo di  queste  ultime;  devono
          inoltre risultare gli altri conti d'ordine. 
              E'   fatto   salvo   quanto   disposto    dall'articolo
          2447-septies con riferimento ai beni e  rapporti  giuridici
          compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
          sensi  della  lettera  a)  del  primo  comma  dell'articolo
          2447-bis.” 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          recante “Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52”  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 2359 del codice civile  e'  il
          seguente: 
              “Art. 2359 (Societa' controllate e societa'  collegate)
          - Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.” 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956
          n. 1423, recante:  “Misure  di  prevenzione  nei  confronti
          delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
          moralita”,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31
          dicembre 1956, n. 327, e' il seguente: 
              “Art. 3 - Alle persone indicate  nell'art.  1  che  non
          abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di  cui
          all'articolo 4, quando siano pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti  negli
          articoli  seguenti,  la   misura   di   prevenzione   della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. 
              Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove  le
          circostanze del caso lo richiedano il divieto di  soggiorno
          in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza  o  di
          dimora abituale o in una o piu' Province. 
              Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute idonee alla tutela della sicurezza  pubblica  puo'
          essere  imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune   di
          residenza o di dimora abituale.” 
              - Il testo dell'articolo 10 della legge 31 maggio  1965
          n. 575, recante “Disposizioni contro la  mafia”  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n.  138,  S.O.,
          e' il seguente: 
              “Art. 10 - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con provvedimento definitivo una misura di prevenzione  non
          possono ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
          concessioni di servizi pubblici; 
              d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di  fornitori
          di  opere,  beni  e   servizi   riguardanti   la   pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
              e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale dispone che i divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              5- bis .  Salvo  che  si  tratti  di  provvedimenti  di
          rinnovo, attuativi o comunque conseguenti  a  provvedimenti
          gia' disposti, ovvero di contratti derivati da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              5- ter .  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2  e  4  si
          applicano anche nei confronti delle persone condannate  con
          sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata
          in  grado  di  appello,  per  uno  dei   delitti   di   cui
          all'articolo 51, comma 3- bis ,  del  codice  di  procedura
          penale.” 
              - Il testo dell'articolo 444 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
              “Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta)  -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, primo e terzo comma,  600-quater,  primo,
          secondo, terzo e quinto comma, 600-quater,  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi  ai  sensi  dell'articolo  99,  quarto
          comma, del codice penale, qualora la pena superi  due  anni
          soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.”