Art. 67 
 
                     Requisiti tecnici delle SOA 
 
                     (art. 9, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. L'organico minimo delle SOA e' costituito: 
    a)  da  un  direttore  tecnico  laureato  in  ingegneria,  o   in
architettura, abilitato all'esercizio  della  professione  da  almeno
dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico,  al
relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a  tempo
pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel  settore
dei  lavori  pubblici  maturata  in  posizione   di   responsabilita'
direttiva,  nell'attivita'  di   controllo   tecnico   dei   cantieri
(organizzazione,  qualita',   avanzamento   lavori,   costi)   o   di
valutazione della capacita' economico - finanziaria delle imprese  in
relazione al loro  portafoglio  ordini,  ovvero  nella  attivita'  di
certificazione della qualita'; il  medesimo  direttore  tecnico  deve
dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere
analogo incarico presso altre SOA; 
    b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura,  uno
in giurisprudenza ed uno in economia e  commercio,  assunti  a  tempo
indeterminato  e  a  tempo   pieno,   in   possesso   di   esperienza
professionale  almeno  triennale  attinente  al  settore  dei  lavori
pubblici; 
    c) da sei dipendenti, in possesso almeno del  diploma  di  scuola
media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. 
    2. Il  personale  delle  SOA  nonche'  i  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonche'
i soggetti che svolgono attivita' in maniera diretta o  indiretta  in
nome e per conto delle  SOA,  devono  possedere  i  requisiti  morali
previsti dall'articolo 64, comma 6. 
    3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma  6,
determina la decadenza dalla  carica  per  i  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa e'
dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla
conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi  quindici  giorni  dalla
dichiarazione di decadenza, informa l'Autorita'. 
    4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 64,  comma  6,
per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure
di legge per la risoluzione del rapporto di  lavoro  subordinato.  La
SOA nei quindici giorni dall'avvio  della  procedura  di  risoluzione
informa l'Autorita'. 
    5. Le SOA devono disporre  di  attrezzatura  informatica  per  la
comunicazione delle informazioni all'Osservatorio  conforme  al  tipo
definito dall'Autorita'.