Art. 69 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate (art. 11, d.P.R. n. 34/2000) 1. L'Autorita' iscrive in apposito elenco le societa' autorizzate a svolgere l'attivita' di attestazione e ne assicura la pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio. 2. L'Autorita', sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Note all'art. 69 - Per il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 60. - Il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 50 (Avvalimento nel caso di operativita' di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione) - 1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita' di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreche' compatibili con i seguenti principi: a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile; b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita' della attestazione SOA; c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse; d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49. 2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonche' la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorita', sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni. 3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilita' solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.”.