Art. 74 
 
Sanzioni  per  violazione  da  parte   delle   imprese   dell'obbligo
                           d'informazione 
 
    1. La mancata risposta da  parte  delle  imprese  alle  richieste
dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 6, comma 9,  del  codice,  nel
termine di  trenta  giorni,  implica  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo  6,  comma  11,  del
codice, fino ad un massimo di euro 25.822. 
    2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorita' provvede
a sospendere l'attestazione per un periodo di  un  anno.  Decorso  il
termine della  sospensione,  qualora  l'impresa  continui  ad  essere
inadempiente, l'Autorita' dispone la decadenza dell'attestazione. 
    3. L'Autorita' revoca la sospensione di cui al comma  2,  qualora
l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorita'; resta in
ogni caso  l'obbligo  del  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria di cui al comma 1. 
    4. Per le finalita' previste dall'articolo 70, comma  1,  lettera
f), l'impresa  adempie  alle  richieste  della  SOA  attestante,  nel
termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore  a  trenta
giorni.  Qualora  l'impresa  sia   inadempiente,   la   SOA   informa
l'Autorita'  entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del   predetto
termine; l'Autorita' avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2. 
    5.  Qualora  l'impresa  sia  stata   sottoposta   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria  di  cui  all'articolo  6,  comma  11,  del
codice,  fino  ad  un  massimo  di  51.545  euro,  per  aver  fornito
informazioni o esibito documenti non veritieri,  l'Autorita'  informa
la SOA, che procede ad accertare che  l'attestazione  non  sia  stata
rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78  e  79;
si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma  9-ter,
del codice. 
    6.   La   mancata   comunicazione   da   parte   delle    imprese
all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel
termine ivi indicato, nonche' delle variazioni  di  cui  all'articolo
87, comma 6, implica  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un
massimo di euro 25.822. 
 
              Note all'art. 74 
              -Il testo dell'articolo 6, commi 9  e  11,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “9. Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo': 
              a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli  operatori
          economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni
          altra  pubblica  amministrazione  e  ad  ogni  ente,  anche
          regionale, operatore economico o persona fisica che ne  sia
          in  possesso,   documenti,   informazioni   e   chiarimenti
          relativamente ai lavori, servizi e forniture  pubblici,  in
          corso o  da  iniziare,  al  conferimento  di  incarichi  di
          progettazione, agli affidamenti; 
              b) disporre ispezioni, anche su richiesta  motivata  di
          chiunque  ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche   della
          collaborazione di altri organi dello Stato; 
              c) disporre perizie e analisi economiche e  statistiche
          nonche' la consultazione di esperti in ordine  a  qualsiasi
          elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; 
              d) avvalersi del Corpo della Guardia  di  Finanza,  che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i poteri di indagine  ad  esso  attribuiti  ai  fini  degli
          accertamenti relativi all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e  i  dati  acquisiti  dalla  Guardia  di   Finanza   nello
          svolgimento   di    tali    attivita'    sono    comunicati
          all'Autorita'. 
              10. (omissis) 
              11. Con provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione.” 
              - Per il testo dell'articolo 6, comma  7,  lettera  m),
          del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  si  veda
          nelle Note all'art. 71. 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   40,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 60.