Art. 35 
 
  Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri 
 
  1. Sulla base di accordi internazionali  all'uopo  stipulati,  sono
promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni  e  trasferimenti
statistici a favore dell'Italia di produzioni  di  energia  da  fonti
rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) gli accordi sono promossi allorche'  si  verifica  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016; 
    b) l'onere specifico per il  trasferimento  statistico  e  per  i
progetti comuni e' inferiore, in misura stabilita  negli  accordi  di
cui  al  presente  articolo,  rispetto  al  valore  medio   ponderato
dell'incentivazione della produzione elettrica da  fonti  rinnovabili
in Italia, al netto della produzione e dei valori dell'incentivazione
dell'elettricita' da fonte solare,  riferiti  all'anno  precedente  a
quello di stipula dell'accordo; 
    c) gli  accordi  sono  stipulati  e  gestiti  con  modalita'  che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca  al
raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in   materia   di   fonti
rinnovabili; 
    d)  sono  stabilite  le  misure  necessarie  ad   assicurare   il
monitoraggio  dell'energia  trasferita  per  le  finalita'   di   cui
all'articolo 40. 
  2. La copertura dei  costi  per  i  trasferimenti  statistici  e  i
progetti comuni di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  dalle  tariffe
dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  con  modalita'  fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente  alla
stipula di ciascun accordo. 
  3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri  puo'
comprendere operatori privati.