Art. 36 
 
                   Progetti comuni con Paesi terzi 
 
  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali  in  materia
di energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di elettricita'
da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione
europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel  settore
energetico, sulla base di accordi internazionali  all'uopo  stipulati
con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata.
Tali accordi si conformano ai seguenti criteri: 
    a)  il  sostegno  e'  effettuato  mediante   il   riconoscimento,
sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo
che, rispetto a quello riconosciuto  in  Italia  alle  fonti  e  alle
tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel  Paese
terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore,  in  misura  fissata
negli accordi di  cui  al  presente  articolo,  tenendo  conto  della
maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi  terzi
e del valore medio dell'incentivazione  delle  fonti  rinnovabili  in
Italia; 
    b) la produzione e l'importazione avviene con modalita'  tali  da
assicurare   che    l'elettricita'    importata    contribuisca    al
raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in   materia   di   fonti
rinnovabili; 
    c)  sono  stabilite  le  misure  necessarie  ad   assicurare   il
monitoraggio dell'elettricita' importata  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 40. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  puo'  essere  stabilito,  salvaguardando  gli
accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di
cui alla lettera a) del comma 1, contemperando  gli  oneri  economici
conseguenti al riconoscimento dell'incentivo  stesso  e  gli  effetti
economici del mancato raggiungimento degli obiettivi. 
  3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29  dicembre
2003, n. 387 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 36: 
              - si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  20.  Disposizioni  transitorie,  finanziarie   e
          finali. 
              1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data  di  entrata  a
          regime del mercato elettrico  di  cui  all'articolo  5  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che
          cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13,  comma  3,
          e'  riconosciuto  il  prezzo  fissato  dall'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'energia  elettrica
          all'ingrosso alle imprese distributrici per la  vendita  ai
          clienti del mercato  vincolato.  Con  proprio  decreto,  il
          Ministro delle attivita' produttive fissa, ai soli fini del
          presente decreto legislativo, la data di entrata  a  regime
          del mercato elettrico di cui  all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              2. In deroga a quanto stabilito all'articolo  8,  comma
          7, l'elettricita' prodotta  dalle  centrali  ibride,  anche
          operanti in co-combustione, che  impiegano  farine  animali
          oggetto  di  smaltimento  ai  sensi  del  decreto-legge  11
          gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  nella
          legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni  dal
          2003 al 2007, al rilascio dei certificati  verdi  sul  100%
          della produzione imputabile. 
              3. I soggetti che importano energia elettrica da  Stati
          membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
          79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente
          alla quota di  elettricita'  importata  prodotta  da  fonti
          rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta
          e' corredata almeno da copia  conforme  della  garanzia  di
          origine  rilasciata,  ai  sensi   dell'articolo   5   della
          direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove e'  ubicato  l'impianto
          di produzione. In caso di importazione di  elettricita'  da
          Paesi   terzi,   l'esenzione    dal    medesimo    obbligo,
          relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta
          da fonti rinnovabili, e' subordinata  alla  stipula  di  un
          accordo tra il Ministero delle attivita'  produttive  e  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  i
          competenti   Ministeri   dello   Stato   estero   da    cui
          l'elettricita'   viene   importata,   che    prevede    che
          l'elettricita' importata prodotta da fonti  rinnovabili  e'
          garantita come  tale  con  le  medesime  modalita'  di  cui
          all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE. 
              4. (abrogato) 
              5. Il periodo di riconoscimento dei  certificati  verdi
          e' fissato in dodici anni, al netto dei periodi di  fermata
          degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali
          dalle autorita' competenti. 
              6. 
              7. I certificati verdi rilasciati per la produzione  di
          energia elettrica in un dato anno possono essere usati  per
          ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto
          legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  relativo  anche  ai
          successivi due anni. 
              8. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente provvedimento,  con  decreto  del  Ministro  delle
          attivita'  produttive   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio,   sono
          aggiornate le direttive di cui all'articolo  11,  comma  5,
          del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              9. Fino all'entrata in vigore delle  direttive  di  cui
          all'articolo 14, comma  1,  si  applicano  le  disposizioni
          vigenti. 
              10. Dall'attuazione del presente decreto  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato
          ovvero minori entrate."