Art. 37 
 
               Trasferimenti statistici tra le Regioni 
 
  1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi  in  materia
di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell'articolo  2,  comma
167,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,   e   successive
modificazioni, le Regioni e le Province autonome  possono  concludere
accordi per il trasferimento statistico di determinate  quantita'  di
energia rinnovabile. 
  2.  Il  trasferimento  statistico  di  cui  al  comma  1  non  deve
pregiudicare  il  conseguimento  dell'obiettivo  della  Regione   che
effettua il trasferimento. 
  3. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione, di cui  al
comma 1, e la disponibilita'  effettiva  di  energia  da  trasferire,
ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di  cui
all'articolo 40, comma 5. 
  4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni: 
  a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro
Stato membro e accordi  con  altri  Stati  membri  per  trasferimenti
statistici, nel rispetto delle condizioni e  dei  limiti  di  cui  ai
commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure
concorrere alla copertura degli oneri di cui all'articolo  35,  comma
2; 
  b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti
rinnovabili, di  cui  all'articolo  2,  comma  168,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori; 
  c) promuovono l'efficienza energetica  in  coerenza  con  le  norme
nazionali; 
  d) emanano indirizzi  agli  enti  locali,  in  particolare  per  il
contenimento  dei  consumi  energetici  e  per  lo  svolgimento   dei
procedimenti  di  competenza  degli   enti   locali   relativi   alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  produzione  da  fonti
rinnovabili; 
  e) provvedono a incentivare  la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili e l'efficienza energetica, nei  limiti  di  cumulabilita'
fissati dalle norme nazionali. 
  5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, il Ministro  dello  sviluppo  economico  provvede  alla
verifica del raggiungimento degli  obiettivi  regionali  definiti  in
attuazione dell'articolo  2,  comma  167,  della  medesima  legge  24
dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all'articolo 40,
comma 5. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  definiti  e  quantificati   gli   obiettivi
regionali in attuazione del comma 167 dell'articolo 2 della legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.  Con  il  medesimo
decreto sono definite le modalita' di gestione dei  casi  di  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  da  parte  delle  Regioni  e  delle
Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170  del
medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Note all'art. 37: 
              - si riporta il testo dell'articolo 2, comma 167, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              "167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della  presente  disposizione,  uno  o
          piu' decreti per definire la  ripartizione  fra  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima
          di incremento dell'energia prodotta con  fonti  rinnovabili
          per raggiungere l'obiettivo del 17 per  cento  del  consumo
          interno lordo entro  2020  ed  i  successivi  aggiornamenti
          proposti dall'Unione europea. I decreti  di  cui  al  primo
          periodo sono emanati tenendo conto: 
              a) della definizione dei potenziali  regionali  tenendo
          conto dell'attuale  livello  di  produzione  delle  energie
          rinnovabili; 
              b) dell'introduzione di obiettivi  intermedi  al  2012,
          2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi
          intermedi nazionali concordati a livello comunitario; 
              c) della determinazione delle  modalita'  di  esercizio
          del potere sostitutivo del Governo ai  sensi  dell'articolo
          120 della  Costituzione  nei  casi  di  inadempienza  delle
          regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati." 
              - si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'articolo  6
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per
          l'adeguamento  dell'ordinamento   della   Repubblica   alla
          L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3: 
              "2. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di propria  competenza  legislativa,
          possono concludere, con enti territoriali interni ad  altro
          Stato,  intese  dirette  a  favorire   il   loro   sviluppo
          economico,  sociale  e  culturale,  nonche'  a   realizzare
          attivita'   di   mero   rilievo   internazionale,   dandone
          comunicazione  prima  della  firma  alla   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali ed al Ministero  degli  affari  esteri,  ai  fini
          delle  eventuali  osservazioni  di  questi  ultimi  e   dei
          Ministeri  competenti,  da  far  pervenire   a   cura   del
          Dipartimento medesimo entro  i  successivi  trenta  giorni,
          decorsi i quali le Regioni e le Province  autonome  possono
          sottoscrivere  l'intesa.  Con  gli   atti   relativi   alle
          attivita' sopra indicate, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano non  possono  esprimere  valutazioni
          relative alla politica  estera  dello  Stato,  ne'  possono
          assumere impegni  dai  quali  derivino  obblighi  od  oneri
          finanziari per lo Stato o che ledano  gli  interessi  degli
          altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma,  della
          Costituzione. 
              3. Le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di propria  competenza  legislativa,
          possono,  altresi',  concludere  con  altri  Stati  accordi
          esecutivi  ed   applicativi   di   accordi   internazionali
          regolarmente  entrati  in  vigore,  o  accordi  di   natura
          tecnico-amministrativa, o accordi di  natura  programmatica
          finalizzati a favorire il loro sviluppo economico,  sociale
          e culturale, nel rispetto della Costituzione,  dei  vincoli
          derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  dagli   obblighi
          internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di  politica
          estera italiana, nonche', nelle materie di cui all'articolo
          117,  terzo  comma,  della   Costituzione,   dei   principi
          fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A  tale  fine
          ogni  Regione   o   Provincia   autonoma   da'   tempestiva
          comunicazione delle trattative al  Ministero  degli  affari
          esteri ed alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a  loro
          volta comunicazione ai Ministeri competenti.  Il  Ministero
          degli affari esteri puo' indicare  principi  e  criteri  da
          seguire nella  conduzione  dei  negoziati;  qualora  questi
          ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze
          diplomatiche e  i  competenti  uffici  consolari  italiani,
          previa intesa con la Regione o con la  Provincia  autonoma,
          collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione  o
          la Provincia autonoma, prima  di  sottoscrivere  l'accordo,
          comunica il relativo progetto  al  Ministero  degli  affari
          esteri, il quale, sentita la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  ed
          accertata  l'opportunita'  politica   e   la   legittimita'
          dell'accordo, ai sensi del  presente  comma,  conferisce  i
          pieni poteri di firma  previsti  dalle  norme  del  diritto
          internazionale generale e dalla Convenzione di  Vienna  sul
          diritto dei trattati del  23  maggio  1969,  ratificata  ai
          sensi della legge 12 febbraio 1974,  n.  112.  Gli  accordi
          sottoscritti in assenza del conferimento  di  pieni  poteri
          sono nulli." 
              - si riporta il testo dell'articolo 2, commi 168, 169 e
          170 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
          modificazioni: 
              "168. Entro i successivi novanta giorni, le  regioni  e
          le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  i
          propri piani o programmi in  materia  di  promozione  delle
          fonti rinnovabili e dell'efficienza  energetica  negli  usi
          finali o, in assenza di tali piani o programmi,  provvedono
          a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza
          per  concorrere  al  raggiungimento  dell'obiettivo  minimo
          fissato di cui al comma 167. 
              169. Ogni due anni,  dopo  l'entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui ai commi da  167  a  172,  il  Ministro
          dello sviluppo  economico  verifica  per  ogni  regione  le
          misure  adottate,   gli   interventi   in   corso,   quelli
          autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al  fine
          del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma  167,  e
          ne da' comunicazione con relazione al Parlamento. 
              170.  Nel  caso  di  inadempienza  dell'impegno   delle
          regioni relativamente  a  quanto  previsto  al  comma  168,
          ovvero nel caso di  provvedimenti  delle  medesime  regioni
          ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza  di
          cui al comma 167, il Governo invia un motivato  richiamo  a
          provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza  nei
          sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede  entro
          gli ulteriori sei mesi con le modalita' di cui all'articolo
          8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."