Art. 60 
 
 
         Promozione delle attivita' economiche e commerciali 
 
  1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attivita' economiche e
commerciali che interessano l'Italia e le imprese  italiane,  secondo
le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli  affari
esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.